Rottamazione

La rottamazione-quinquies e i casi di pagamenti tardivi

Con riferimento alla rottamazione-quinquies, secondo le disposizioni introdotte dal Dl 38/2026, è stata prevista la tolleranza di cinque giorni solo per il pagamento dell'unica rata del 31 luglio oppure dell'ultima rata, in caso di pagamento dilazionato, ma non è prevista la tolleranza per le rate intermedie. Considerato che la normativa della rottamazione-quinquies esclude la decadenza in caso di omesso o insufficiente pagamento di una sola rata, è corretto sostenere che, se si paga una rata in ritardo, ma comunque prima della scadenza della rata successiva, di fatto non si incorre nella decadenza dalla rottamazione-quinquies medesima? Oppure la rata pagata in ritardo viene considerata comunque omessa e, quindi, un successivo pagamento in ritardo, od omesso, determinerebbe comunque la decadenza dalla rottamazione? Facendo due esempi: 1) rata 31/7 pagata regolare - rata 30/9 non pagata, rate successive regolari: non si determina decadenza, a condizione che recuperi la rata omessa entro la scadenza dell'ultima rata - 2) rata 31/7 pagata regolare - rata 30/9 pagata il 10/10, rate successive regolari: non si determina decadenza, perché alla scadenza della 3^ rata non risultano rate omesse. E' corretto quanto sopra?

  • Quesito con risposta a cura di

    Marco Cramarossa

    Professionista