Concordato preventivo

Termine perentorio e tassativo per l’adesione al concordato

Un professionista, avendone tutti i requisiti, ha aderito all’istituto del Cpb (concordato preventivo biennale) per il biennio 2025-2026, ex Dlgs 13/2024. L’invio telematico della dichiarazione dei redditi con l’adesione è stato effettuato il primo ottobre 2025, vale a dire con un giorno di ritardo rispetto a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del Dlgs 13/2024, secondo cui «il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare». Nel 2024 il termine è coinciso inizialmente con la data ordinaria di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre, poi prorogata al 12 dicembre 2024). Nell’anno in corso il termine coincide con la data ordinaria di presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè il 31 ottobre 2026. Si ritiene possibile che il legislatore, viste anche le recenti aperture, dando priorità ai principi di natura “sostanziale” e non “meramente formale”, riconosca la validità dell’adesione al Cpb, per il biennio 2025-2026, presentata nella dichiarazione dei redditi, trasmessa con un solo giorno di ritardo e, comunque, nei termini ordinari di legge?

  • Quesito con risposta a cura di

    Alessandra Caputo

    Professionista