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7 quesiti trovati
Iva
Una società emette fattura per cessione intracomunitaria di merci con consegna presso la sua sede. Il suo cliente ritira la merce dopo 90 gg.. La società regolarizza la fattura ai sensi dell'art. 2 Decreto Legislativo 87/2024 entro 120gg. Nei mesi successivi entra in possesso della documentazione necessaria a provare l'uscita della merce dal territorio nazionale. Può emettere nota di credito per recuperare l'iva versata ed emettere fattura ai sensi dell'art. 41 oppure essendo la merce uscita trascorsi 90 gg la vendita è comunque assoggettata ad Iva?
Nel caso di cessione intracomunitaria con clausola Ex Works, se il cedente non riesce ad acquisire la prova dell'avvenuta consegna entro 90 giorni, per regolarizzare la cessione decide di emettere entro i successivi 30 giorni la fattura con la relativa Iva. In tal caso, per beneficiare della non applicabilità della sanzione prevista dall'articolo 2 del Dlgs 87/2024, questo soggetto deve versare l'Iva (anche nel caso in cui egli sia perennemente a credito di Iva) o è sufficiente registrare la fattura emessa, con Iva, nel mese di emissione?
Una società, esportatrice abituale, ha inviato la dichiarazione d'intento a un trasportatore/spedizioniere con decorrenza dal 1° gennaio 2025. In applicazione della nuova norma, vorrei capire come funziona l'efficacia della dichiarazione d'intento. Vedo due soluzioni alternative: 1) la dichiarazione d'intento viene derogata completamente e il committente deve pagare semplicemente l'Iva all'erario; 2) prevale la dichiarazione d'intento e, in sintesi, la nuova normativa non si applica.
Per quanto riguarda l'Iva sulle fatture dei medici per chirurgia estetica, le novità introdotte per legge decorrono dal 17 dicembre 2023, cioè dal momento in cui viene richiesta un'attestazione medica obbligatoria, oppure sono retroattive?
Si chiede se la norma di soppressione dell’irrilevanza Iva su prestiti e distacchi di personale (articolo 16-ter del decreto “Salva infrazioni”, Dl 131/2024) è applicabile anche nei casi di apporto, da parte di fondatori di Fondazione di partecipazione, di personale dipendente (con caratteristiche professionali attinenti all'ambito delle attività previste dal progetto) per la realizzazione di partenariati di progetto (dichiarati anche in fase progettuale) e per attività a interesse generale (formazione - Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) finanziate con risorse pubbliche (Pnrr o Fse) nel rispetto della disciplina dell’evidenza pubblica applicabile ai contratti Pnrr. Nel caso specifico l'affidamento avviene a titolo gratuito e i soci fondatori, partner di progetto, rinunciano a qualsiasi remunerazione e si limitano a ricevere il rimborso dei soli costi documentati effettivamente sostenuti, con esclusione di qualsiasi rimborso di tipo forfettario.
Nell'attesa del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, dalla cui pubblicazione in GU decorrono i 60 giorni utili per attestare i requisiti e presentare la garanzia, si chiede conferma che i criteri di accesso al ruolo di rappresentate fiscale, individuati da ultimo dal Dm 9 dicembre 2024, siano necessari sia per i soggetti rappresentati UE che extraUE e si chiede se, nel caso di rappresentante soggetto giuridico, i requisiti soggettivi di cui al comma 1, articolo 1 vadano verificati, ed autocertificati, per tutti gli eventuali rappresentanti legali (presidente Cda, amministratori delegati) della società.
Vorrei avere chiarimenti in merito al regime previsto nella legge di bilancio 2025 all’articolo 1, commi da 57 a 63, che ha introdotto il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizio rese nei confronti dei soggetti che svolgono attività di trasporto e servizi di logistica. In particolare, vorrei sapere: - se nel periodo transitorio la norma verrà applicata come uno split payment in cui il prestatore emette fattura con Iva, ma il committente versa la relativa imposta all’erario con le consuete procedure di liquidazione; - come tale sistema verrà coordinato nel caso di emissione di lettera di intento da parte del committente. In particolare, verrà creata una tassonomia che delinea quale delle norme debba essere applicata? Se sì, quale dovrebbe avere priorità? In caso di errore di fatturazione da parte del prestatore, che per esempio disconosce la scelta dell’opzione, il committente può regolarizzare in qualche maniera la posizione? Verranno create degli altri codici natura?
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