Speciale Telefisco 2025

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Lo schema d'atto notificato due ore prima dell'«adesione»

Il 5 dicembre 2025, un contribuente, avendo aderito al concordato preventivo biennale ed essendo soggetto Isa, ha posto in essere l'adesione alla sanatoria per l'anno d'imposta 2018. Ciò è avvenuto tramite il proprio consulente, che ha provveduto all'inoltro del relativo modello F24 alle ore 18.50, ignaro del fatto che, alle 17.00 dello stesso giorno, l'agenzia delle Entrate aveva notificato a mezzo Pec (posta elettronica certificata) lo schema d'atto per lo stesso anno. Il versamento eseguito nello stesso giorno, ma inoltrato circa due ore dopo la notifica dello schema d'atto, è da ritenere inefficace, come sostenuto dall'agenzia delle Entrate?

Concordato preventivo biennale e cause di esclusione

Una sas composta da due soci (marito e moglie) ha aderito al Concordato preventivo biennale mediante dichiarazione integrativa entro la data del 12/12/2024. A posteriori è sorto il dubbio su una possibile causa di esclusione: nel corso dell'anno (precisamente in aprile 2024) il socio accomandatario ha ceduto una quota del 10% a ciascuno dei due figli (soci accomandanti). E' da considerare come causa di esclusione o è da considerare come una modifica non rilevante? Se operasse la causa di esclusione quale dovrebbe essere il comportamento più opportuno e corretto per la società contribuente, sarebbe il caso di fare una dichiarazione integrativa oppure non dovrebbe fare nulla?

Non osta al Cpb la cessione di quote al figlio accomandante

La cessione di quote al figlio accomandante potrebbe essere causa di esclusione all'adesione del concordato preventivo biennale (Cpb)?

Dal concordato preventivo al ravvedimento speciale

Una società ha aderito al concordato preventivo biennale, ma non ha ricevuto la comunicazione dall'agenzia delle Entrate, nell'area riservata all'interno del cassetto fiscale, con il prospetto di calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità, in caso volesse optare per il ravvedimento per gli anni 2018-2022. Si chiede se tale assenza sia impeditiva all'accesso al ravvedimento.

Riduzione Termini Accertamento isa

Un contribuente viene sottoposto a verifica fiscale per il 2018 in seguito a una richiesta di documenti del marzo 2021. Il modello Unico 2019, relativo ai redditi 2018, riporta Isa pari a 10. Viene emesso uno schema d'atto in data dicembre 2024 in cui viene contestata la deducibilità di un costo in quanto non inerente. Il periodo d'imposta in base all'Isa pari a 10 sarebbe prescritto il 31/12/2023. Si chiede, considerato che lo schema d'atto non contesta l'infedeltà degli Isa, se sia possibile eccepire la decadenza del potere di accertamento da parte di agenzia delle Entrate, considerato che a differenza del regime premiale sugli studi di settore (articolo 10, comma 10 del Dl 201/2011, che fissava come condizione della premialità la compilazione fedele degli studi di settore, l'articolo 9 bis del Dl 50/2017 al comma 13 prevede esclusivamente la presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. La prassi ha sempre condizionato l'applicazione del regime premiale alla fedeltà degli Isa, ma tale presupposto non si rinviene nella norma.

Errata adesione al concordato preventivo biennale

È stato trasmesso per errore il Modello Redditi 2024 mantenendo barrata l'opzione per l’adesione al concordato preventivo, anche se il cliente aveva manifestato una volontà contraria. Pertanto, trattandosi di mero errore dell'intermediario e non di un ripensamento del contribuente cosa può fare l’intermediario per porre rimedio all'errore?

Ravvedimento speciale e termini per l'attività di accertamento

Si chiede se, con riferimento all’estensione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, riguardante i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb) e adottano il regime del ravvedimento ex articolo 2-quater, la proroga sia riferita a tutti gli anni oggetto del ravvedimento, o solo a quelli per i quali il contribuente esercita l’opzione tramite pagamento dell’imposta sostitutiva. A titolo esemplificativo: se per l’anno 2019 non si aderisce al regime del ravvedimento speciale, la proroga riguarda comunque anche quell’annualità?

Regime premiale Isa e ravvedimento speciale

Un contribuente consegue un voto Isa maggiore di 8 nel 2018 e, pertanto, il termine di decadenza per eventuali accertamenti per tale annualità è spirato il 31 dicembre 2023 (o al più tardi il 26 marzo 2024). In caso di ravvedimento speciale per le annualità 2019-2022, si ritiene che per l'anno 2018 non possa operare la proroga per eventuali accertamenti al 31 dicembre 2027. È corretto?

La motivazione rafforzata prevista dallo Statuto del contribuente

In caso di violazione dell'articolo 6-bis, comma 4, della legge 212/2000 (cosiddetta motivazione rafforzata), è prevista l'annullabilità dell'avviso di accertamento (articolo 7-bis della stessa legge). In seguito all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente "riformato", abbiamo tuttavia riscontrato casi in cui l'agenzia delle Entrate, a fronte di osservazioni e controdeduzioni prodotte dalla Srl avverso lo schema d'atto notificato, riporta i motivi addotti dalla parte privata, ma ripropone nella motivazione dell'avviso di accertamento gli stessi motivi di cui al Pvc redatto dai funzionari delle Entrate, con identiche riprese e importi (imposte e sanzioni): si riproducono gli stessi motivi contenuti nello schema d'atto di cui all'originaria contestazione. Il contraddittorio viene dunque espletato, perché i termini sono rispettati, ma si ritiene che venga svilita la ratio della riforma. L'adesione non è stata avanzata dalla Srl perché, in base alla cosiddetta "ristretta base sociale", i soci potrebbero essere esposti alla rettifica personale, duplicando oneri ed aggravi. Non resta, nei casi indicati, che la proposizione del ricorso, eccependo la violazione della motivazione rafforzata?

Ravvedimento 2018-2022

Nel caso in cui un contribuente abbia beneficiato del regime premiale ISA per l’anno 2018 i termini per l’accertamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2023. Pertanto per l’annualità 2018 non deve optare per il ravvedimento? L’eventuale proroga al 26 marzo 2024 in questo caso non dovrebbe incidere sulla decadenza. E’ corretto? Nel caso in cui un contribuente per il periodo di imposta 2019 abbia barrato la casella del rigo RS269 del modello redditi SC, beneficiando pertanto della riduzione dei termini di accertamento di due anni, il suddetto periodo di imposta (2019) sarebbe prescritto in data 31 dicembre 2023 e pertanto non occorrerebbe sanarlo. E’ corretto? Anche in questo caso non incide l’eventuale proroga al 26 marzo 2024?

Ravvedimento 2018-2022 legato al CPB

L'opzione per il ravvedimento 2018-2022 legato al concordato preventivo biennale è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti. Nel caso in cui per un’annualità (per esempio il 2020) non si debba versare nulla a titolo di imposta sostitutiva dell’Irap il contribuente come deve comunicare all’agenzia delle Entrate la sua intenzione di definire quella annualità (il 2020) anche ai fini Irap?

Limiti accertativi da ravvedimento ex articolo 2quater Dl 113/2024

L’articolo 2 quater del Dl 113/2024 prevede al comma 10 che l’adesione al ravvedimento per gli anni ancora accertabili inibisce l’Agenzia ad eseguire le rettifiche dei redditi di impresa e di lavoro autonomo richiamando l’intero articolo 39, Dpr 600/1973, fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) b) e c) dello stesso comma 10. Pertanto in caso di adesione al ravvedimento il contribuente per gli anni “ravveduti” non può più essere destinatario di qualsiasi tipo rettifica contemplata dal predetto articolo 39 (accertamenti analitici, analitici-presuntivi, induttivi di cui ai commi 1 e 2, articolo 39, Dpr 600/1973) e dai successivi articoli 40 e 41 bis, Dpr 600/1973. Quindi dopo aver aderito al ravvedimento il contribuente, ad esempio, non potrà ricevere la notifica di un accertamento parziale ex articolo 41bis, Dpr 600/1973 redatto in base a informazioni raccolte dall’ufficio in base ad un invito a produrre documenti precedentemente inviato o ad altri elementi conosciuti. È corretta questa interpretazione?