Speciale Telefisco 2025
Risultati Ricerca
27 quesiti trovati
Forfettari, il riaddebito delle spese al cliente non è esente
Un contribuente in regime forfettario libero professionista, esercente attività di fotografo, sostiene delle spese per l'esecuzione del proprio incarico come spese di viaggi e trasferte, carburante, compensi a terzi professionisti per l'esecuzione di attività non svolte direttamente da lui (montaggio video, creazione grafiche). Si chiede se il riaddebito analitico di tali spese possa essere considerato esente da imposizione ai fini fiscali anche per i soggetti in regime forfettario in quanto non è parte del proprio compenso, ancorché il legislatore, nella riforma del reddito da lavoro autonomo, nulla ha precisato sui contribuenti regime forfettario e nel silenzio della norma e del legislatore, si ritiene che detta estensione possa applicarsi ugualmente ai liberi professionisti in regime forfetario.
Spese anticipate lavoratori autonomi in regime forfettario
Un contribuente in regime forfettario, esercente l'attività di geometra, addebita in fattura le spese anticipate per: 1) costi sostenuti per adempimenti catastali, la cui ricevuta risulta intestata al geometra; 2) diritti di segreteria pagati ai vari Comuni per le pratiche edilizie intestati al cliente stesso. Nel primo caso il riaddebito di tali costi in fattura dev'essere dichiarato come ricavo? Nel secondo caso, si possono considerare questi costi come spese anticipate art. 15 e quindi escluse dai ricavi (non facendoli confluire nel conteggio del massimale di 85.000,00? Grazie.
La soglia maggiorata per restare nel forfettario
Ai fini della permanenza nel regime forfettario nell’anno 2025, la verifica della soglia per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, conseguiti nel 2024, fa riferimento al vecchio limite di 30.000 euro o ci si riferisce già a al nuovo limite di 35.000 euro?
Forfait possibile se la Cu 2024 indica redditi per 33mila euro
Un contribuente, che nel 2024 ha una certificazione unica con redditi di 33mila euro, potrà accedere al regime forfettario nel 2025?
Il pagamento effettuato dopo la notifica di uno schema d'atto
Ho aderito al Cpb (concordato preventivo biennale) per poter accedere allo speciale ravvedimento per gli anni 2018 e seguenti. Il 17 ottobre 2024, con risoluzione 50/E/2024, sono stati istituiti i codici tributo. Il 18 ottobre 2024 ho cercato di effettuare il pagamento del ravvedimento, sia direttamente tramite Entratel (ma il software applicativo non era ancora stato aggiornato e non consentiva l’invio del modello F24) sia presso vari sportelli. Questi ultimi hanno rifiutato la delega in quanto il software non riconosceva il codice tributo 4074 e non consentiva il pagamento - per un importo corrispondente a quello indicato nella comunicazione ricevuta dallo scrivente nel proprio cassetto fiscale - dell’imposta sostitutiva. Ho effettuato il pagamento il 21 ottobre 2024. Il 18 ottobre 2024 mi è stato notificato uno schema d'atto per l’anno 2019. Il versamento eseguito dopo la notifica dello schema d'atto può ritenersi tempestivo perché eseguito in breve termine? L'ufficio è tenuto ad annullare lo schema d'atto emesso?
I costi sostenuti nel 2024 e rimborsati nel 2025
Nel caso in cui il professionista abbia sostenuto spese per l'esecuzione dell'incarico nel 2024, e le stesse vengano rimborsate analiticamente dal cliente nel 2025, occorre applicare le nuove disposizioni di cui all'articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986)?
Rimborso spese sostenute dal professionista
Il comma 2 dell'articolo 54 del Tuir prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2025 le somme percepite dal professionista a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al cliente committente. Si chiede se un generico addebito in fattura del tipo "rimborso delle spese sostenute per l'incarico" per un importo corrispondente alle spese sostenute per lo svolgimento dello stesso determini la non applicazione della suddetta norma, mancando un addebito analitico ed il conseguente concorso alla determinazione del reddito di lavoro autonomo rispettivamente da un lato delle spese e dall'altro dell'addebito delle stesse.
Passaggio da ordinario a forfettari aliquota agevolata
Vorrei sapere se è variata l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate espressa con la risposta 226/2024 secondo cui una nuova attività professionale iniziata in regime ordinario per la presenza di una causa di esclusione e l'anno successivo transitata al regime forfettario, non può applicare, neppure per gli anni residui del quinquennio dall'apertura, l'aliquota agevolata del 5%.
I benefici premiali Isa per chi aderisce al Cpb
La circolare 18/E/2024 chiarisce che, nei confronti dei soggetti Isa che aderiscono al Cpb (concordato preventivo biennale), è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di Irpef e Irap, fino all’importo di 50.000 euro. A seguito del concordato preventivo e di un rilevante incremento di reddito, con le conseguenti ritenute subite, un professionista, soggetto Isa, si trova nel modello Redditi 2025 (relativo all'anno 2024) un credito Irpef di 40.000 euro. Può utilizzare tale credito in compensazione orizzontale (ad esempio, per versamenti periodici Iva), senza apposizione del visto di conformità, a prescindere dal punteggio Isa?
Redditi del professionista: si applica il principio di cassa
In seguito a una prestazione, un professionista ha incassato una somma a dicembre 2024, mentre la fattura è stata emessa nel 2025. Ai fini della dichiarazione dei redditi di questo soggetto, la somma in questione formerà reddito per il 2024 o per il 2025?
Mancato invio dell'adesione al Cpb
È possibile sanare la mancata trasmissione della dichiarazione con adesione al CPB nel caso di comportamenti concludenti come il pagamento, entro il 30/11/24, del II acconto integrativo Irpef con codice tributo 4068?
Le integrative su dati diversi da quelli rilevanti per il Cpb
Un contribuente, che ha aderito al concordato preventivo biennale inviando la dichiarazione Redditi 2024, può successivamente inoltrare una dichiarazione integrativa per rettificare quadri diversi dal quadro RE e dell’allegato Isa, per correggere errori od omissioni non indicati nella dichiarazione originaria, riguardanti, ad esempio, l’indicazione di oneri deducibili, oneri detraibili, dati indicati nel quadro RW, l’indicazione di maggiori/minori redditi da fabbricati/redditi diversi, senza che venga compromessa la validità del concordato 2024-2025?





