Speciale Telefisco settembre 2024
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16 quesiti trovati
«Prima cessione» dal soggetto che ha concesso sconto in fattura
Si chiede se è ancora possibile, per una impresa nel settore edile in forma di società di persone (Snc), che ha effettuato lo sconto in fattura per opere eseguite nell'anno 2021, e possiede nel proprio cassetto fiscale un credito bonus facciate da utilizzare in compensazione F24 in 10 anni dal 2022 al 2031, cedere le rate residue non fruite a un soggetto privato terzo persona fisica o, in alternativa, al socio stesso, persona fisica, nell'ipotesi che intenda sciogliere la società entro il 31 dicembre 2024, utilizzando la piattaforma nel cassetto fiscale cessione crediti.
Scadenza agevolata per il realizzo dell'ascensore
La detrazione fiscale del 75% per il realizzo dell’ascensore è ammessa fino al 2025 da parte del proprietario di un appartamento sito al secondo piano di una palazzina di due piani? In caso di risposta positiva a quali condizioni?
Calcolo della plusvalenza in presenza di cessione di credito
In caso di cessione di immobile che ha beneficiato della cessione del credito da superbonus, ai fini del calcolo della eventuale plusvalenza, si deve procedere ad escludere soli i costi inerenti le operazioni che hanno beneficiato del credito di imposta? È quindi corretto includere, tra i costi, tutte le altre spese che non hanno beneficiato del credito di imposta?
Compensazione crediti d'imposta: se il termine è in giorni festivi
L'Agenzia delle entrate ha scartato un F24 inoltrato il 30 dicembre 2023 (giornata che cadeva di sabato) con scadenza 2 gennaio 2024 (primo giorno utile non festivo), in quanto il credito con scadenza 31 dicembre 2023 non era disponibile al 2 gennaio, a differenza di quanto avviene normalmente, e senza che risultino emanate disposizioni particolari in merito a tale comportamento. In questo modo, però, si alimenta il contenzioso, anche quando questo si potrebbe evitare. Qual è il parere dell'esperto?
Vendita immobile con plusvalenza anche per chi non approvò i lavori
Un contribuente sta valutando di vendere un appartamento facente parte di un condominio che ha effettuato lavori sulle parti comuni, rientranti nelle opere di cui al Dl 34/2020. La decisione di eseguire gli interventi è stata approvata senza il suo voto favorevole. Il contribuente è comunque soggetto all'applicazione della norma che determina la tassazione dell'eventuale plusvalenza in caso di vendita? La suddetta norma si applica a prescindere dal fatto che il contribuente recuperi, o meno, la detrazione in dichiarazione dei redditi sulla base della certificazione rilasciata dal condominio?
Vendita abitazione principale senza tassazione della plusvalenza
In caso di vendita di un immobile acquistato senza i benefici "prima casa" ai fini dell'imposta di registro, ma comunque adibita ad abitazione principale del cedente e del coniuge per la maggior parte del periodo compreso tra la fine lavori comunicata al Comune e l'atto di vendita, si chiede conferma del fatto che la plusvalenza sia esclusa dall'ambito applicativo della lettera b-bis dell'articolo 67, comma 1, del Tuir. Si precisa che all'atto dell'acquisto il contribuente ha pagato l'imposta di registro del 9 per cento, e che dopo l'acquisto ha trasferito la residenza nell'immobile acquistato.
Il blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura
Un condominio ha eseguito interventi di cui al "Superbonus" (ecobonus), con Cilas presentata entro il 25/11/2022, accedendo allo "sconto in fattura" per le spese sostenute fino al 31/12/2023, sia per interventi trainanti condominiali che per interventi trainati sulle singole unità del condominio. Nel 2024 l'impresa ha emesso fattura per le opere "residuali" non rientranti nel perimetro di applicazione del Super-ecobonus, che possono beneficiare della detrazione per recupero del patrimonio edilizio (50 per cento). La fattura è stata emessa a febbraio (quindi prima dell'entrata in vigore del Dl 39/2024) ma non è stata ancora pagata. Si chiede se, una volta eseguito il pagamento (che dovrà avvenire entro il 2024), sia applicabile l'esclusione dalle previsioni di cui al Dl 39/2024, in quanto, seppure prima del 29/03/2024 non risultino spese sostenute per la stessa tipologia di detrazione (recupero patrimonio edilizio, 50 per cento) per il medesimo intervento, inteso come immobile, risultano invece spese per il Super eco-bonus (e nonostante siano state presentate due pratiche edilizie distinte: Cilas per il superbonus e Scia per gli altri interventi).
Detrazioni edilizie
Un contribuente ha sostenute spese per supersismabonus (110%) nel 2023 certificati da due sal asseverati dal tecnico e depositati c/o il Comune. Stante le difficoltà a trovare acquirenti dei crediti superbonus maturati ha portato in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese di un sal mentre il secondo sal non è stato inserito in dichiarazione redditi per incapienza. Questo secondo sal può essere ceduto a terzi per gli anni 2024-25-26 non trovando in questo caso il divieto di cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni come disposto al punto 7 dell'articolo 4 bis del Dl 39/2024?
Esercizio dell'opzione per la cessione di rate residue
A seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 39/2024, nel caso di spese sostenute nel 2023 è possibile cedere le rate residue, dal 2025 in avanti, se si decide di non detrarre in dichiarazione la quota 2023?
Superbonus – sconto in fattura e cessione del credito - chiarimenti del DL 39/2024
Sono stati eseguiti lavori relativi alla demolizione e ricostruzione di una pertinenza (dell'abitazione di un unico proprietario, costituito da due unità abitative) e sono state pagate le spese relativi ai lavori eseguiti, mediante bonifici bancari eseguiti con home banking venerdi 29 marzo 2024. Per i lavori, eseguiti, di demolizione e ricostruzione, autorizzati con Scia è stato emesso il bonifico con data di disposizione da internet banking del 29 marzo 2024, indicando nella causale numero e data della fattura, nonché la tipologia di intervento, con i corretti riferimenti normativi. L’impresa affidataria dei lavori ha emesso, il 13 luglio 2024, una fattura tardiva, che però riporta correttamente numero e data della fattura di marzo, più la descrizione dei lavori e il riferimento normativo. L’impresa affidataria ha sanato la tarda emissione della fattura con ravvedimento operoso. Si chiede se c'è la possibilità di accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, per le spese da sostenere fino al 31 dicembre 2025.
Superbonus – sconto in fattura e cessione del credito - DL 39/2024
Sono stati eseguiti lavori di eff. energetico (posa cappotto) del fabbricato con unico proprietario composto da tre unità due abitative ed una locale di sgombero e sono state pagate le spese relativi ai lavori eseguiti, mediante bonifico bancario emesso ed addebitato il giorno di sabato 30.03.2024 con causale Fatt. num. 6-2024 del 29/03/2024 D.L. 34/2020 lavori eseguiti risparmio energetico immobile sito in via “..” prov. “..”. La fattura emessa dall’impresa esecutrice “Fattura n°6 del 29/03/2024”, inviata allo SDI il 08/04/2024, riporta come oggetto “Intervento trainante I SAL dei lavori eseguiti di isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali o oblique che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% Rif. Contratto di appalto del “..”di abitazione ubicata in via “..” distinto in Catasto al Foglio n° “..” p.lla “..” sub “..” CILA-S Prot. Comune di “..” Contratto di appalto del “..” Ecobonus 110%. CCNL applicato codice F015 EDILIZIA ARTIGIANATO. CILAS n° “..”. Si chiede se si possa accedere ai sensi D.L. 39/2024 sia allo sconto in fattura che alla cessione del credito per i restanti lavori di superbonus da eseguire?
VISTO CONFORMITA' SECONDA RATA SUPERBONUS
Un contribuente ha sostenuto spese agevolate con superbonus edilizio 110% nel 2022 e le ha inserite nella dichiarazione 730 precompilata che ha trasmesso tramite proprio cassetto fiscale lo scorso anno senza quindi inserire il Visto di conformità, come prevede la normativa. Per il 2023 deve inserire la seconda rata della spesa sostenuta nel 2022 e vorrebbe presentare tramite intermediario il modello Unico2024. L'intermediario è obbligato ad apporre il visto di conformità per la seconda rata del superbonus relativo alla spesa 2022?





