Credito 5.0: la valutazione sui risparmi energetici
L’articolo 21 del Dm Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) del 24 luglio 2024 prevede l’obbligo, in carico alla società, “fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, di mantenere il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione”. Ogni anno dev'essere considerato a sé stante per la verifica del requisito? Ogni anno sarà sempre da mettere a confronto con la situazione energetica ex ante? Se durante uno dei cinque anni la riduzione dei consumi energetici non è garantita, che cosa succede?
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