L'Inps, dal 3 agosto 2010, si è spogliato della competenza a decidere sulle dilazioni relative alle cartelle di pagamento, ora avviso di addebito, che è passata all'agente di riscossione (Adr), cioè Equitalia (si veda l'articolo a fianco); inoltre, sarà possibile dilazionare anche la contribuzione relativa alle quote a carico del dipendente e non sarà necessario versare subito il dodicesimo del debito contributivo al momento della presentazione della richiesta di rateazione. Queste sono le principali novità sulla dilazione dei debiti Inps, illustrati dallo stesso Istituto con circolare 106 del 3 agosto 2010. In particolare, è stato deciso che il datore di lavoro non deve necessariamente provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori mentre, in via generale per tutte le gestioni previdenziali, viene escluso l'obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento. Inoltre, viene stabilito che il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento. Per quanto riguarda la richiesta di dilazione all'Inps, il contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, deve presentare un'istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa.
Le rate
Restano immutate le rate, che possono essere concesse: fino a un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36, autorizzato dal ministero del Lavoro; per particolari specifici casi, il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, può concedere con decreto una dilazione fino a 60 mensilità. Con la circolare 148 del 24 novembre 2010, l'Istituto ha precisato che, ai fini dell'istruttoria della domanda di dilazione amministrativa, dovrà essere accertata la circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda. A tal proposito, è stato precisato che la presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente Adr per i quali, in precedenza o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Inps.
Quote a carico dipendenti
Con la circolare 106/2010 era precisato che l'accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al preventivo versamento al momento della richiesta delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. È stato, altresì, chiarito che ciò non produce effetto sulla permanenza dell'obbligo dell'Inps di provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 2, della legge 638/83, come modificato dal Dlgs n. 211/94. In particolare, ai fini della verifica dell'avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto della rateazione. Qualora, peraltro, nei termini assegnati dal comma 1-bis dell'articolo 2 della legge n. 638/1983, il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori, potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute. Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento anticipato della "rata multipla" fino alla data di scadenza dell'ultima rata inclusa nel predetto pagamento anticipato. Tenuto conto che il mancato regolare versamento alle previste scadenze delle rate accordate comporta la decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle competenti sedi che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.
Il modello F24
Con circolare n.4 del 13 gennaio 2011, l'Inps ha illustrato le nuove modalità di accesso alla rateazione amministrativa, sui crediti per i quali si deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna a Equitalia. Infatti, avvenuta la consegna dell'avviso di addebito, i crediti potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Adr individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito. Per quanto concerne la dilazione amministrativa, l'Inps fa presente che in seguito alla definizione della gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente, che alla stessa data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano stesso non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010; di conseguenza, non ci sarà più il ruolo spontaneo. Il versamento delle rate successive alla prima sarà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata; il pagamento di ogni rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente. Se il contribuente non provvede al versamento di due rate consecutive, l'Inps procederà alla revoca della dilazione ed i crediti residui verranno affidati all'Adr per il recupero coattivo; tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Adr. © RIPRODUZIONE RISERVATA
|