Aiuti di Stato: superati i criteri temporali del Dm 11.12.2021
Il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 (riguardante la comunicazione da effettuare all’agenzia delle Entrate per la verifica del rispetto dei limiti comunitari in materia di aiuti di Stato) sottolinea che, per individuare il massimale applicabile (800mila euro dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e 1.800.000 euro, importo da considerare guardando all’intero periodo di applicazione del quadro temporaneo, dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), si deve considerare la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario; si veda la decisione C (2021) 7521, paragrafo 95.A seguito della sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, il Dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter), con l'articolo 27, modifica l'articolo 54 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio); al comma 1, le parole «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa».Dato che si parla di «qualsiasi momento», viene meno l'individuazione dei periodi di cui al citato decreto del ministero dell'Economia e delle finanze?
Quesito con risposta a cura di
Stefano Mazzocchi
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