Autotrasportatori: liquidazione Iva mensile senza annotazione differita
Dal momento che, in base all'articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972, le fatture emesse possono essere annotate (e liquidate) entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento e non si applica la maggiorazione dell'1% sull'Iva da versare, un autotrasportatore sta valutando di liquidare l'Iva su base mensile anziché trimestrale. Si chiede, pertanto, se è permesso avvalersi della liquidazione mensile e, di conseguenza, se deve essere esercitata apposita opzione per farlo e se, in caso di risposta affermativa, si può continuare a operare il differimento dell'annotazione delle fatture emesse. In tal caso vanno riportate al mese o, in ogni caso, al trimestre successivo?
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