B2C con deposito estero: esterometro obbligatorio
Una società italiana svolge attività di commercio elettronico avvalendosi di un portale. Le vendite ai clienti non sono effettuate dal portale ma dalla società, che ha un deposito di merci in Francia (presso il portale) e, per questo, è dotata anche di partita Iva francese. Se la società vende (attraverso il portale), a un privato francese, un bene che si trova nel deposito in Francia, l'Iva è dovuta in Francia, quale operazione interna a tale Paese, come pure sono dovuti gli altri adempimenti previsti dalle autorità francesi. In tal caso, la società è tenuta a emettere fattura elettronica (con la partita Iva italiana) esclusa da Iva, secondo quanto disposto dall'articolo 7-bis del Dpr 633/1972? Nel caso in cui l'emissione di tale fattura non fosse obbligatoria, si chiede se sia comunque obbligatorio il cosiddetto esterometro, e cioè la trasmissione del file al Sistema d'interscambio (Sdi), con i dati del cliente e dell'operazione.
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