Bonus facciate in capo alla Srl che vende le unità ristrutturate
Un’impresa edile è proprietaria di un fabbricato abitativo (bene merce) che ha interamente ristrutturato terminando i lavori nel 2022. Nel 2021 la società ha beneficiato della prima rata del “bonus facciate”. La società è in procinto di vendere le diverse unità abitative per le quali gli acquirenti potranno sicuramente beneficiare della detrazione di cui all’articolo 16-bis comma 3, del Tuir, Dpr 917/1986 (bonus acquisti di unità abitative ristrutturate). Tenuto conto che, a norma dell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, «in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare», agli acquirenti può essere trasferita anche la fruizione delle quote residue del “bonus facciate” oppure tale trasferimento è precluso per incumulabilità con il bonus acquisti di unità abitative ristrutturate? In caso di incumulabilità, il bonus facciate potrà continuare a essere utilizzato dall’impresa edile anche in mancanza di accordo tra le parti?
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