Bonus moda: va certificata la media delle rimanenze
A norma dell’articolo 48-bis, comma 2, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), che ha introdotto il cosiddetto bonus moda, le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.Si chiede se, in mancanza di revisione legale e di collegio sindacale, la certificazione in oggetto dev'essere prodotta per tutte le annualità coinvolte nel calcolo della media (rimanenze relative agli anni 2020, 2019 e 2018), oltre che per le rimanenze risultanti dal bilancio 2021, oppure se l’obbligo di certificazione si riferisce unicamente alle rimanenze risultanti da quest'ultimo bilancio.
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