Certificazione R&S, silenzio- assenso trascorsi 90 giorni
Il Dpcm 15 settembre 2023, in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, dispone - all’articolo 4, comma 2 - che «la certificazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria». I termini sono successivamente definiti dall’articolo 4, comma 3, in base al quale, «per l’esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione». La piattaforma digitale per l’invio delle certificazioni (https://certificazionicreditors.mimit.gov.it/), una volta ricevuta e protocollata una pratica di certificazione, pone la pratica stessa nello stato “Certificazione inviata”. Si chiede se, decorsi i 90 giorni, gli effetti della certificazione siano da ritenere vincolanti (tacito assenso) o se sia necessario ricevere una comunicazione affermativa da parte del Ministero, con eventuale cambio dello stato della pratica.
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