Così l'aiuto «de minimis» a società nate da scissioni
Una Srl, operante nel Mezzogiorno, ha effettuato investimenti nel 2021 per 300.000 euro, godendo del credito d'imposta di cui alla legge 208/2015, di Stabilità 2016, per 135.000 euro ( pari al 45% della spesa). Nel corso del 2020 ha, altresì, fruito della garanzia ex Dl 34/2020, per 25.000 euro. Nel 2022 ha intenzione di effettuare investimenti di cui alla citata legge 208/2015 per ulteriori 300.000 euro, così superando il limite dei "de minimis" di 200.000 euro, calcolato sull'arco temporale dell’ultimo triennio. In caso di scissione proporzionale della società nel corso del 2022, ciò consentirebbe alla società nascente dalla scissione di fruire dell'ulteriore credito d'imposta di 135.000 euro, laddove fosse quest'ultima a procedere all'investimento previsto? Oppure l'identità della compagine sociale delle due società costituirebbe qualche forma di preclusione, secondo la definizione di "impresa unica"?
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