DIRITTO DI PRECEDENZA: LA RINUNCIA È LEGITTIMA
Un'azienda assume un dipendente a tempo determinato con contratto dal 3 aprile al 31 ottobre 2013. Il 25 ottobre il dipendente rassegna le dimissioni, facendo esplicita rinuncia al diritto di precedenza. Il 2 novembre l'azienda - viste le mutate esigenze e avendo necessità di un dipendente a tempo indeterminato - assume il dipendente dimissionario: non per riconoscimento implicito del diritto di precedenza, ma perché funzionale alle esigenze aziendali (cioè, avere personale già formato, fruendo dell'agevolazione ex legge 407/90). Ora l'Inps disconosce il diritto all'agevolazione, rifacendosi all'obbligo di assunzione in capo al datore di lavoro, previsto dalla legge 92/2012. Posto che l'azienda non ha effettuato licenziamenti né prima, né durante, né dopo il 3 aprile 2012, la richiesta dell'Inps è da ritenersi valida, anche alla luce dei chiarimenti del ministero del Lavoro (interpello n. 7/2016) circa il diritto di precedenza?
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