Effetti fiscali «d'obbligo» della separazione coniugale
Due coniugi si sono separati consensualmente in Comune il 1° luglio 2021 e hanno formalizzato nell'atto l'impegno del marito separato a versare ogni mese alla moglie un assegno alimentare. Il marito, in sede di dichiarazione dei redditi, avrà due opzioni: - considerare la moglie separata come "coniuge a carico" per sei mesi e "familiare a carico" per altri sei mesi, con la possibilità, ad esempio, di detrarre le spese mediche sostenute nel suo interesse durante l'intero 2021; - indicare la coniuge separata non fiscalmente a carico per l'intero 2021 e, quindi, senza possibilità di detrazione delle spese mediche sostenute nel suo interesse durante il primo semestre dello stesso anno, ma con la possibilità di deduzione dell'ammontare degli assegni alimentari a lei versati . È corretta questa interpretazione?
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