SE LA FIGURA DEL SINDACO NON È PIÙ NECESSARIA
In una Srl con sindaco unico, incaricato di attività di vigilanza e revisione legale, al termine del primo anno di incarico del sindaco si constata che per due esercizi di fila non vengono superati i limiti dimensionali che obbligano alla nomina di questa figura. In questo caso, come si procede per fare a meno del sindaco? Il documento della Fnc (Fondazione nazionale commercialisti) del 1° dicembre 2014 sembrerebbe suggerire (al paragrafo 5.3) l'opzione delle dimissioni. Tuttavia, a norma dell'articolo 4 del Dm 261/2012, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione è giusta causa di revoca, e la stessa Ragioneria dello Stato, nella tabella pubblicata sul sito del ministero dell'Economia e delle finanze, prevede che il mancato superamento dei limiti comporti la revoca, ma non sia motivo di dimissioni. Come comportarsi? Il sindaco può presentare le dimissioni motivandole con il superamento dei limiti? La Ragioneria può accettarle in questo caso? Deve invece intervenire la revoca? È meglio una risoluzione consensuale del rapporto?
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