Transizione 5.0: per i costi il principio di competenza
Una società ha stipulato un contratto con un fornitore, per l’acquisto di un bene che beneficerà del credito d'imposta 5.0. Il contratto prevede il pagamento delle fatture «a 90 giorni». L’articolo 38, comma 15, del Dl 19/2024 prevede che, ai fini della fruizione del credito d’imposta 5.0, il revisore legale della società deve rilasciare una certificazione circa l’effettivo sostenimento della spesa. Con particolare riferimento a quest’ultimo requisito, ci si chiede se, per identificare l’”effettivo sostenimento della spesa”, ci si possa riferire unicamente all’articolo 109 del Dpr 917/1986, Tuir, oppure se si debba anche procedere all’effettivo pagamento di tutte le fatture per le quali si intenda invocare l’agevolazione (principio di cassa) entro il 31 dicembre 2025. In altre parole, in considerazione del termine ultimo per beneficiare del citato credito 5.0, in scadenza il 31 dicembre 2025 (salvo proroghe), si chiede se le fatture di acquisto di beni, che rientrano nel perimetro agevolativo del credito 5.0, debbano essere pagate entro la fine dell’anno, per avere una prova del “sostenimento della spesa” entro i termini di scadenza dell’agevolazione, oppure se il requisito del “sostenimento della spesa” sia inscindibilmente ancorato a un principio civilistico e fiscale di competenza.
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