Reverse charge nella logistica in attesa di autorizzazione Ue
Il nuovo regime del reverse charge per il settore della logistica, il cui modello di applicazione dell'opzione è stato approvato con il provvedimento 309107 del 28 luglio 2025, si può applicare semplicemente con il comportamento concludente (emissione di fattura in reverse charge con codice natura 6.9) e il versamento con codice tributo 6045, oppure è indispensabile la comunicazione dell'opzione all'agenzia delle Entrate prima dell'applicazione in fattura dello stesso, pena sanzioni fino al 70% dell'imposta non versata per chi non emette fattura correttamente, in base alla circolare 16/E/2017, che rimanda all'articolo 6 del Dlgs 471/1997, più sanzione da 250 a 2000 euro per il fornitore che riceve la fattura?
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