Lavoro e previdenza

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I punti di attenzione quando il forfettario fonda una Srl

Il titolare di una partita Iva, in regime forfettario, è iscritto a alla gestione Ivs commercianti. Tale soggetto intende costituire una Srl che sarà priva di dipendenti e si avvarrà del lavoro del fondatore. Si ipotizzano due situazioni. In caso di Srl unipersonale, la stessa dovrà essere qualificata come artigiana e il fondatore titolare di partita Iva verserà i contributi fissi all’Ivs artigiani/commercianti in base a quella che sarà l’attività prevalente (in termine di tempo) tra la ditta individuale esistente e la Srl di nuova costituzione; in sede di dichiarazione dei redditi dovrà cumulare i redditi delle due attività per conteggiare il saldo dovuto all’Inps. È corretto? In caso di Srl pluripersonale in cui il titolare di partita Iva sarà amministratore/socio lavoratore di maggioranza e un altro soggetto sarà socio di capitale di minoranza, l’iscrizione alla sezione artigiana costituisce una mera facoltà e si potrà inquadrare la società come industria. Il titolare di partita Iva potrà lavorare personalmente nella Srl assicurandosi all'Inail e l’eventuale compenso sarà da assoggettare alla gestione separata con aliquota ridotta del 24 per cento, essendo già attiva la posizione nella gestione Ivs commercianti.

Quali voci alimentano la quota A della pensione da dirigente statale

Si chiede quali tra le seguenti tre voci riportate sul cedolino stipendiale mensile del dirigente statale civile si utilizzano per il calcolo della quota A nel sistema misto pensionistico e quali possono essere maggiorate del 18 per cento: - stipendio tabellare; - retribuzione di posizione quota variabile; - retribuzione di posizione dirigente seconda fascia;

I criteri di rivalutazione quando la pensione è «in cumulo»

Da alcuni anni sono beneficiario di una pensione cosiddetta "in cumulo" il cui importo lordo è superiore a cinque volte il minimo. L'assegno è corrisposto pro quota dall'Inps anche per la Cassa forense, in relazione ai contributi versati come dipendente pubblico e poi come avvocato. Mentre l'Inps rivaluta l'assegno sulla base dei dati Istat, con le riduzioni previste per le fasce di rivalutazione delle pensioni superiori al minimo, la Cassa forense ritiene di non dover rivalutare la quota parte di sua spettanza, secondo il proprio più favorevole trattamento che non prevede fasce decrescenti di rivalutazione. A suo dire, «la pensione in cumulo costituisce un unico trattamento previdenziale la cui liquidazione è posta a carico dell'Inps secondo la normativa alla medesima applicabile. La Convenzione stipulata tra la Cassa e l'Inps prevede, per la sola liquidazione, la prevalenza della disciplina ordinaria su quella della Cassa». Può ritenersi legittima tale regola?

Si può versare ai fondi anche dopo la pensione

Alla maturazione del diritto alla pensione Inps, vorrei mantenere aperta la posizione nel fondo complementare, senza chiedere la prestazione pensionistica. In tale periodo potrò continuare a effettuare versamenti volontari e chiedere anticipazioni?

Per l’iscritto all'ex Enpals gestione separata al 24%

Un professionista versa contributi sia al Fondo spettacolo (Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ex Enpals) sia alla gestione separata, perché svolge attività diverse, soggette a regimi previdenziali differenti (per esempio, attività artistiche come lavoratore dello spettacolo e, separatamente, un’altra attività professionale). Nelle fatture soggette al Fondo spettacolo viene esposto il contributo trattenuto dal committente e versato, mentre in quelle non soggette il professionista paga i contributi alla gestione separata con aliquota al 24 per cento, proprio in virtù dell'iscrizione al Fondo spettacolo (altra gestione previdenziale obbligatoria). L'Inps contesta tuttavia l'aliquota del 24% e chiede di applicare l'aliquota massima. Si chiede il parere dell'esperto.

Dimissioni e assunzione infragruppo compatibili con lo sgravio «donne»

Si chiede un chiarimento interpretativo in merito all'applicazione dello sgravio contributivo 2026 per le donne. Una dipendente in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso ai suddetti incentivi è stata assunta nel 2026 dalla nostra società con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non dirigenziale; la medesima lavoratrice si era da poco dimessa da un'altra società appartenente al medesimo gruppo societario. Si specifica che presso quest'ultima società non le era stato applicato alcun incentivo. Si chiede se, nello scenario descritto, la società possa legittimamente fruire degli incentivi in questione.

L’eccedenza di acconto AP '25 si compensa con il «fisso» ‘26

Nel 2025 un artigiano edile ha versato l'acconto contributivo (causale AP) oltre il minimale. Il credito è esposto nel quadro RR del modello Redditi Pf 2026. Si chiede se è possibile utilizzare questo credito nel modello F24 per pagare il contributo fisso (causale AF) dovuto per il 2026, oppure se è necessario chiedere la compensazione all'Inps (circolare 105/2025).

Da invalidità a vecchiaia: l'Inps versa l'importo maggiore

Sono un lavoratore dipendente, di 65 anni, titolare di assegno ordinario di invalidità (Aoi) dal settembre del 2020, in cumulo parziale con il reddito lavorativo. Sono stato invitato dall'Inps a presentare domanda di rinnovo di questa prestazione entro il 30 settembre 2026. Sarei però propenso a non rinnovare perché, mancando solo 18 mesi al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (aprile 2028), temo che dalla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia verrei fortemente penalizzato per quanto riguarda l'importo della pensione. Più precisamente, nella trasformazione sarebbe applicato su gran parte del montante contributivo il coefficiente di trasformazione del primo assegno Aoi (59 anni), anziché quello, molto più vantaggioso, dei 67 anni. È un dubbio legittimo?

Dai contributi a più gestioni la «vecchiaia» in cumulo

Sto per compiere 67 anni e la mia posizione contributiva comprende 10 anni come dipendente pubblico (ultimo datore di lavoro), un anno di maggiorazione come invalido, quattro anni e mezzo come dipendente privato (con contributi Inps), tre anni e mezzo di lavoro in Germania e tre anni di lavoro in Gran Bretagna. Come devo fare la domanda di pensione di vecchiaia?

«Verifiche» sulla plusvalenza conseguita dalla Snc inattiva

A febbraio 2025, una Snc, in liquidazione comunicata alla Camera di commercio, e resa inattiva nel 2024, ha venduto l'immobile strumentale e ha realizzato una plusvalenza di 300mila euro, divisa fra i tre soci per 100mila euro ciascuno e certificata a ognuno con l'emissione del modello RH. Tale importo è soggetto a contribuzione Inps, nel quadro RR del modello Redditi di ogni socio?

Così da invalidità a vecchiaia al compimento dei 67 anni

Mia moglie compirà 67 anni a febbraio 2028. Attualmente percepisce una pensione di invalidità pari a 340,71 euro e ha in corso versamenti volontari per raggiungere il minimo di 20 anni di contributi. Se mia moglie non riesce a coprire in tempo i versamenti mancanti fino al momento della maturazione della pensione di vecchiaia, l'Inps continuerà a erogare la pensione di invalidità, oppure la bloccherà in attesa che vengano raggiunti i contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia?

La busta paga del licenziato dopo la conciliazione fallita

Un'azienda operante nel settore della metalmeccanica-industria e che occupa 42 dipendenti, intende procedere a un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto il 1° aprile 1993. Ferme restando tutte le valutazioni preliminari effettuate in tema di repechage, sussistenza dei motivi e nesso di causalità, ha avviato il tentativo preventivo di conciliazione presso l'Inl (Istituto nazionale del lavoro) ex articolo 7, legge 604/1992, il 1° luglio 2026. Contestualmente all’invio della comunicazione all’Itl (Ispettorato nazionale del lavoro) competente e al lavoratore interessato, la società ha esonerato quest’ultimo dallo svolgimento della sua attività lavorativa nel corso della procedura avviata e nel periodo di preavviso. Le parti, a seguito di convocazione avvenuta il 13 luglio 2026, non hanno raggiunto l’accordo e la società può dunque procedere al licenziamento, che è stato notificato al lavoratore il giorno stesso. Per quanto precede, si chiede quale data di cessazione occorra indicare all’interno del modello UniLav e come gestire in busta paga il periodo intercorrente tra la data di avvio della procedura e quello di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.