La busta paga del licenziato dopo la conciliazione fallita
Un'azienda operante nel settore della metalmeccanica-industria e che occupa 42 dipendenti, intende procedere a un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto il 1° aprile 1993. Ferme restando tutte le valutazioni preliminari effettuate in tema di repechage, sussistenza dei motivi e nesso di causalità, ha avviato il tentativo preventivo di conciliazione presso l'Inl (Istituto nazionale del lavoro) ex articolo 7, legge 604/1992, il 1° luglio 2026. Contestualmente all’invio della comunicazione all’Itl (Ispettorato nazionale del lavoro) competente e al lavoratore interessato, la società ha esonerato quest’ultimo dallo svolgimento della sua attività lavorativa nel corso della procedura avviata e nel periodo di preavviso. Le parti, a seguito di convocazione avvenuta il 13 luglio 2026, non hanno raggiunto l’accordo e la società può dunque procedere al licenziamento, che è stato notificato al lavoratore il giorno stesso. Per quanto precede, si chiede quale data di cessazione occorra indicare all’interno del modello UniLav e come gestire in busta paga il periodo intercorrente tra la data di avvio della procedura e quello di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
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