Lavoro autonomo e partite Iva

Professionisti: progetto di notula non equiparabile alla fattura

Al fine di poter correttamente predisporre le dichiarazioni dei redditi di professionisti, si chiede il seguente chiarimento. L’articolo 54-ter, comma 5, del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che le spese riaddebitabili al cliente, ex articolo 54, comma 2, lettera B, di importo non superiore a 2.500 euro (tenendo conto anche del compenso a esse relativo) sono considerate deducibili se, «entro un anno dalla loro fatturazione», il committente non ha provveduto al rimborso. Il professionista, normalmente, richiede il proprio onorario e il rimborso delle spese anticipate inviando un progetto/avviso di notula, documento che usualmente è ritenuto sufficiente per intraprendere una procedura monitoria in Tribunale. Si chiede, quindi, se al termine “fatturazione” possa essere data una interpretazione estensiva, tale da comprendere anche i progetti/avvisi di notula, o se occorra date una interpretazione restrittiva e formale, tale da rendere la norma praticamente inattuabile, in quanto il professionista si troverà di fronte al dilemma di dover anticipare Iva e cassa di previdenza (sull’onorario), per vedersi riconosciuta la deducibilità delle perdite sulle spese anticipate non rimborsate

  • Quesito con risposta a cura di

    Alessandra Caputo

    Professionista

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