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102 quesiti trovati
Assicurazioni
Una Srl è proprietaria di alcune unità immobiliari destinate alla locazione con differente destinazione (abitativa, commerciale, ufficio). Gli immobili sono locati a soggetti privati, nel caso di unità a destinazione residenziale, e a soggetti titolari di partita Iva, nel caso di destinazione commerciale e a ufficio. Le unità residenziali destinate alla locazione a privati sono soggette all'applicazione della normativa sulle polizze catastrofali? Per le altre unità, la Srl è obbligata a stipulare la polizza per l'unità immobiliare, mentre il locatario è obbligato a stipularla per il contenuto?
In base alla legge 213/2023 (articolo 1, comma 101 e seguenti), di Bilancio per il 2024, dovrei assicurare contro le catastrofi naturali, in qualità di locatario, un capannone industriale, parzialmente viziato da irregolarità edilizie. Vorrei sapere se potrò assicurare comunque l’intero fabbricato, dietro l’impegno del proprietario a sanare l'abuso, oppure se sono escluso da tale obbligo. In tal caso, avrei diritto comunque ai finanziamenti? Nel caso in cui, invece, stipulassi la polizza, un eventuale danno mi potrà essere risarcito, almeno per ciò che concerne gli impianti e le attrezzature specificati nella stessa, posto che la compagnia assicurativa verrà informata dell'irregolarità da una dichiarazione del proprietario del capannone?
Il quesito verte sull’obbligatorietà - o meno - della polizza catastrofale per le società semplici. La norma fa riferimento ai soggetti obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese, ex articolo 2188 del Codice civile, ma, per quanto riguarda le società, l’obbligo di iscrizione è previsto dall’articolo 2200, che fa riferimento alle «società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V». Le società semplici, che sono indicate nel capo II, sembrerebbero quindi escluse da tale obbligo. Chiedo se effettivamente è così.
Esistono impedimenti normativi o regolamentari al fatto che proprietari stranieri, non residenti in Italia, assicurino in Italia immobili di loro proprietà siti nel nostro Paese? Alcuni sostengono (senza peraltro indicarne la base giuridica) che la non residenza dei proprietari impedisce loro di contrarre polizze assicurative in Italia, aventi a oggetto immobili siti in Italia, dovendo contrarle nel loro Paese di residenza. Tuttavia, ho visto polizze rilasciate da importanti compagnie assicurative in Italia a beneficio di proprietari non residenti, riguardanti immobili appartenenti a questi ultimi e siti in Italia.
La mancata stipula delle polizze catastrofali comporta per le imprese il divieto di accedere a contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, comprese quelle previste in caso di calamità. Un'azienda ubicata in una zona non ad alto rischio sismologico, dove non ci sono corsi d’acqua (quindi non c'è il rischio di esondazione di fiumi a seguito di alluvione), né colline e/o montagne vicine (quindi non c'è il rischio di frane), intende comunque stipulare la polizza, per adempiere all'obbligo di legge. Si vorrebbe tuttavia sapere quali sono i contributi pubblici, le sovvenzioni e le agevolazioni finanziarie a cui non si può accedere in caso di mancata stipula.
La polizza per eventi catastrofali è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia, secondo la legge 30 dicembre 2023, n. 213, di Bilancio 2024. Vorrei sapere se una clinica veterinaria, non iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio, è obbligata a sottoscrivere questa polizza.
Un giostraio dev'essere assicurato con polizza catastrofale? E quale partita deve essere coperta, visto che non c'è una ubicazione del rischio?
Sono assicurato con due polizze sanitarie, attualmente gestite da un medesimo service. A fronte di una prestazione sanitaria, il service ha bonificato direttamente la struttura, in base a una loro convenzione, al netto della franchigia rimasta a mio carico, nella misura del 30 per cento. Alla mia richiesta di attivare in seconda istanza l’altra polizza, il service ha opposto rifiuto, affermando che come valore del sinistro non fosse da considerare l'importo della fattura, ma unicamente quanto rimasto a mio carico, che - nel caso specifico - risulta pari/inferiore alla franchigia prevista dalla seconda polizza (quest'ultima calcolata sul valore risultante nella fattura). Evidenzio che in casi analoghi - gestiti però da un altro service - per ognuna delle polizze il problema non si è mai presentato: il service, laddove veniva richiesto in seconda istanza, ha sempre proceduto al rimborso del residuo, verificando che la quota a carico della prima assicurazione intervenuta fosse almeno pari alla franchigia prevista per quella in sua gestione e che, comunque, i rimborsi totali riconosciuti da ambo le polizze non fossero superiori al valore della prestazione sanitaria presente in fattura. Chiedo pertanto se il rifiuto del service è giustificato.
Il modulo per la constatazione amichevole di incidente (Cai), di cui all'articolo 143 del Codice della assicurazioni private (Dlgs 209/2005), firmato da entrambi i conducenti, ha valore confessorio e di prova certa durante la fase stragiudiziale?
Per risarcire il danno subito da una vettura, la mia compagnia assicurativa si basa sul valore risultante da una nota rivista di settore. Anche per il valore da considerare nel caso di una nuova polizza, è lecito tenere conto di quanto indicato dalla stessa rivista?
Dal 31 marzo 2025, per le imprese, sarà obbligatoria la polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Nel caso di un privato che loca a un'impresa un locale commerciale, su chi ricade l'obbligo di stipulare la polizza?
L'articolo 122-bis, introdotto dal Dlgs 184/2023 nel Dlgs 209/2005, fissa in un massimo di 10 mesi la possibile sospensione della validità della polizza assicurativa. Si chiede se tale disposizione ha efficacia retroattiva, e se può limitare il periodo di sospensione delle polizze che risultano già sospese prima dell'emanazione del Dlgs 184/2023, in base alle condizioni contrattuali delle varie compagnie assicurative.
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