Anticipi sul Tfr: così il Ccnl dei portieri
Il Codice civile prevede la possibilità di ottenere un’anticipazione del Tfr nel corso del rapporto di lavoro. Tuttavia, l’articolo 120, comma 6, del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) dei portieri di condominio stabilisce che, limitatamente alle quote di Tfr maturate dal 1° gennaio 2013, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere anticipazioni nella misura del 50% di quanto maturato, su richiesta del lavoratore e per non più di una volta l'anno. Alcuni amministratori sostengono che tale disposizione non imponga un obbligo, ma lasci al datore di lavoro una facoltà di concessione. Vorrei quindi un chiarimento su come debba essere interpretata questa norma: il datore di lavoro è obbligato a concedere l’anticipazione del Tfr chiesta dal lavoratore, oppure ha la possibilità di rifiutarla?
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