AUTOTRASPORTO, DEDUZIONI NON ESTESE A «VIE D'ACQUA»
Come disposto dal Dm 13 luglio 1981, le spese di manutenzione deducibili nell'esercizio ex articolo 102 del Tuir vengono aumentate dal 5 al 25% del costo complessivo dei beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili; ciò avviene all'inizio del periodo d'imposta da parte di coloro che svolgono attività di autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nel relativo albo, concessionari di autoservizi pubblici di linea, titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, nonché da esercenti attività di locazione di autoveicoli senza conducente, titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore (scuole guida), per le spese relative agli automezzi, compresi quelli per il trasporto interno.La stessa possibilità può essere concessa alle imprese che esercitano le medesime attività per via d'acqua interna o per via marittima, anziché su ruota?
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