Bonus edilizi

    Beni comuni non censibili fuori dal calcolo del plafond per il 110%

    Si eseguono interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato condominiale composto da: 1. unità collabente (precedentemente era un’unità a destinazione d’uso abitativa) F/2; 2. unità collabente F/2; 3. bene comune non censibile pertinenza dei subalterni 6 e 14 (precedentemente era un deposito); 4. bene comune non censibile pertinenza dei subalterni 12 e 13 (precedentemente era un deposito); 5. unità collabente F/2; 6. unità collabente F/2; 7. lastrico solare F/5; 8. vano scala – bene comune non censibile. Vista la definizione della circolare del ministero delle Finanze del 2/1984 e l’articolo 817 del Codice civile, in riferimento ai beni comuni non censibili, si chiede se ai fini del calcolo dei massimali per il 90-110% delle spese su parti comuni, relativamente all’intervento antisismico, è corretto prendere in considerazione i subalterni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 (96mila euro moltiplicato 6), includendo, oltre alle unità collabenti, anche i due beni comuni non censibili, in precedenza utilizzati quale deposito.

    • Quesito con risposta a cura di

      Marco Zandonà

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