Bonus impatriati e inizio dell'attività lavorativa in Italia
Un soggetto "impatriato", all'estero per diversi anni, ha trasferito la residenza in Italia il 15 maggio 2021 e nel mese di luglio dello stesso anno vi ha acquistato un immobile. Il 31 ottobre 2022 ha richiesto partiva Iva come professionista, non forfettario. Nel modello Redditi Pf 2021 sono stati compilati solo i quadri RB e RW in quanto il contribuente era possessore di immobile di proprietà e di conti correnti all'estero (infruttiferi). Per l'esenzione del 70% del reddito professionale si dovrà direttamente barrare nel quadro RE del modello Redditi Pf 2023, la casella «Impatriati articolo 16 Dlgs 147/2015». Poiché l'anno 2021 vede il soggetto privo di alcun reddito di lavoro si chiede conferma che: - il fatto di non avere iniziato subito nell'anno di imposta del trasferimento in Italia alcuna attività lavorativa, non impedisca al soggetto di potere godere dell'agevolazione di legge anche se solo per i successivi quattro anni di imposta (2022/2025); - per l'anno di imposta 2021 (come precisato, privo di alcun reddito di lavoro dipendente/autonomo/di impresa) non vi sia obbligo di alcuna opzione/comunicazione da effettuare nel modello Redditi Pf 2022 o con altro mezzo o in altra sede non dichiarativa.
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