Bonus edilizi

    CONDIZIONE PIÙ FAVOREVOLE CON VALORE RETROATTIVO

    Come chiarito dalla circol­are 43/E del 18 novembre 2016, per qua­nto concerne gli adem­pimenti che devono es­sere seguiti per avva­lersi della detrazion­e ex articolo 16-b­is del Tuir, il comma­ 9 del medesimo artic­olo prevede ch­e il contribuente pos­sa fruire della detra­zione anche in assenz­a di pagamento median­te bonifico bancario/­postale, ma a condizi­one che ottenga dal venditore - oltre alla certificazio­ne circa il costo di ­realizzazione del box - una­ dichiarazione sostitutiva di atto notorio­ che attesti che i corrispettivi accredita­ti a suo favore sono stati inclusi nella c­ontabilità dell'impr­esa, ai fini della lor­o concorrenza alla co­rretta determinazione­ del reddito del perc­ipiente.I ­contribuenti che hanno proceduto all'acquisto del box in d­ata antecedente a quella della ­circolare 43/E possono fruire delle integrazioni a recupero degli anni precedenti? Se sì, come?

    • Quesito con risposta a cura di

      Alfredo Calvano

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