CONDIZIONE PIÙ FAVOREVOLE CON VALORE RETROATTIVO
Come chiarito dalla circolare 43/E del 18 novembre 2016, per quanto concerne gli adempimenti che devono essere seguiti per avvalersi della detrazione ex articolo 16-bis del Tuir, il comma 9 del medesimo articolo prevede che il contribuente possa fruire della detrazione anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore - oltre alla certificazione circa il costo di realizzazione del box - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa, ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.I contribuenti che hanno proceduto all'acquisto del box in data antecedente a quella della circolare 43/E possono fruire delle integrazioni a recupero degli anni precedenti? Se sì, come?
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