Contributi Enasarco: deduzione in base al principio di cassa
Un agente di commercio riceve provvigioni dalla ditta mandante ed emette fatture trimestrali con applicazione di ritenuta d’acconto fiscale e di ritenuta per contributi Enasarco a suo carico. La ditta mandante versa trimestralmente all’Enasarco i contributi trattenuti, oltre a quelli a suo carico alle scadenze previste. Alla chiusura dell’esercizio 2021 la ditta mandante rilascia certificazione dei contributi versati nell’anno indicando quelli trattenuti nel corso del 2021 che se confrontati con quelli risultanti nell’area riservata Enasarco dell’agente, dalla quale è possibile evincere la data di versamento, risultano disallineati. Infatti la ditta mandante ha versato nell’anno i contributi relativi al 4° trimestre 2020 e al 1° 2° e 3° trimestre 2021. L’agente, ai fini della corretta deducibilità dei contributi a suo carico in dichiarazione dei redditi, secondo il principio di cassa, deve assumere la data della trattenuta, che coincide con la data della fattura, come risulta dalla certificazione della ditta mandante, oppure deve attenersi alla data di versamento effettivo, risultante dall’area riservata Enasarco?
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