Dta, l'effetto della cessione sull'utilizzabilità del credito
L'agenzia delle Entrate, con le risposta agli interpelli 259/2025 e 300/2025, ha chiarito che nel caso di Dta (deferred tax assets) chiesti a rimborso in dichiarazione dal possessore, in caso di cessione del Dta stesso il cessionario può solo chiedere il rimborso ma non utilizzare il credito in compensazione. Riprendendo il concetto stesso espresso dell'Agenzia a mio parere tale posizione vale, oltre che per il caso di specie previsto nell'interpello, anche quando si tratta ( come dice l'agenzia stessa) di Dta da crediti di imposta chiesti a rimborso in dichiarazione (dal cedente). Ma se un Dta " nasce" libero in capo a una società la quale non si è espressa inizialmente sulla sua utilizzabilità e comunque non l'ha richiesta a rimborso, in caso di cessione a terzi, il cessionario dovrebbe poter utilizzare tale credito anche in compensazione con codice tributo 6834 compensando debiti tributari. Qual è l'opinione dell'esperto?
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