E-fattura estera e riduzione dei termini per l'accertamento
Al fine di esercitare l'opzione per la riduzione dei termini di accertamento barrando la casella RS269 del modello Redditi SC, è necessario: - aver trasmesso elettronicamente tutte le fatture emesse e ricevute, e le relative variazioni, utilizzando il sistema di interscambio (Sdi); - effettuare e ricevere pagamenti mediante strumenti tracciabili per le operazioni superiori a 500 euro. Con riferimento alla prima condizione, le fatture emesse verso l'estero con codice destinatario "XXXXXXX" e trasmesse allo Sdi , sono considerate fatture elettroniche sulla base delle Faq pubblicare nel sito dell'agenzia delle Entrate, e quindi è osservato uno dei requisiti per esercitare l'opzione per la riduzione dei termini di accertamento? Nella circolare 26/E/2022 (paragrafo 3.1), con riferimento alla conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (esterometro), viene precisato che la fattura verso l'estero con codice destinatario "XXXXXXX" non è una fattura elettronica ma cartacea. Si chiede pertanto di chiarire se si può optare per la riduzione dei termini di accertamento, pur avendo emesso e-fatture con codice destinatario "XXXXXXX".
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