Rapporto di lavoro privato

    È pignorabile la quota del netto in busta paga

    Abbiamo necessità di un chiarimento in relazione alla frazione di pignoramento da trattenere a un dipendente. In base alla normativa (articolo 72-ter del Dpr 602/1973), se il pignoramento riguarda stipendi, salari o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’agente della riscossione alcuni limiti: - fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo; - tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo; - sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto. A che cosa fa riferimento il termine «fino a 2.500 euro»? All’importo complessivo del debito dovuto all’agenzia della Riscossione oppure all’importo netto percepito dal dipendente? Se viene inteso l'importo netto percepito, a un dipendente che percepisce un netto in busta inferiore a 2.500 euro dev'essere effettuata la trattenuta di 1/10, ma nel netto che cosa dev'essere compreso? Solo il netto corrisposto in busta oppure il netto in busta più le quote di retribuzione differita (quota mensile di Tfr accantonato, mensilità aggiuntive, ratei residui, come, ad esempio, ferie e permessi)?

    • Quesito con risposta a cura di

      Marco Gualtierotti

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