Scuola e Università

    Graduatorie del personale Ata: la rinuncia all'immissione in ruolo

    Non è chiaro se dopo la rinuncia alla prima convocazione per i ruoli si possa essere convocati - sempre per i ruoli - anche altre volte dal momento che se l’aspirante è inserito nelle graduatorie permanenti, stando alla norma attuale la rinuncia a una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle stesse graduatorie, per l’anno scolastico successivo. Visto che le graduatorie si aggiornano annualmente il riferimento del Dm 430/2000 all’anno scolastico successivo trova o non trova efficacia?

    • Quesito con risposta a cura di

      Matteo Lazzerini

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