Responsabilità e risarcimento

    Il condebitore che transige e le quote a carico degli altri

    GP

    Un curatore fallimentare ha citato in giudizio un amministratore e tre sindaci (ex articolo 2407, secondo comma, del Codice civile), ed essi, in base alla sentenza di primo grado, sono stati condannati in solido al pagamento di un totale di mille euro, senza distinguere le singole quote individuali. Pendenti tutti gli appelli riuniti, l’amministratore transige con la curatela, debitamente autorizzata dal Tribunale fallimentare. L’atto di transazione non fa riferimento a quote né a una transazione parziale, o simili, e nemmeno cita gli altri condebitori (i sindaci). Nell'atto di transazione è specificato che, premesso che la sentenza di primo grado condanna l'amministratore a pagare mille euro, quest'ultimo, in base alla transazione, ne paga 200, e il fallimento rinuncia a qualsiasi pretesa verso di lui. Tenuto conto dell'articolo 1304 del Codice civile, secondo il quale «la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare», ognuno dei sindaci - che non hanno fatto transazione con la curatela fallimentare - può dichiarare di "volerne profittare"? Il curatore fallimentare potrà opporsi sostenendo che la transazione ha riguardato una quota e non l'intero importo?

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