Il massimale per ristrutturare le parti comuni del condominio
In un condominio, composto da due unità abitative e due pertinenze, si vuole effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni. Ai fini della determinazione del massimale di spesa, devono essere considerate anche le pertinenze, con un'agevolazione di 96mila euro per ciascuna delle quattro unità che compongono l'edificio, oppure si considerano solo le due unità abitative? La circolare 17/E/2023, a pagina 27, afferma che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Tale locuzione sembra riferita alle opere realizzate sulle parti private, ma nessuna precisazione è fornita riguardo al corretto calcolo del massimale per le opere effettuate sulle parti comuni, al contrario di quanto avviene invece per il sismabonus, per il quale - a pagina 60 della circolare citata - è chiaramente esplicitato che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
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