Il pasto alla colf che lavora più di sei ore continuative
in base all'articolo 14, punto 8, del contratto collettivo nazionale Lavoro domestico, «al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito». Si chiede se a una colf, che lavora sette ore (dalle 7 alle 14) con presenza continuativa, occorre erogare un pasto oppure due.
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