Il salto delle classi energetiche nel minicondominio vincolato
Nella risposta al quesito 1196 («I termini per il 110 per cento nel minicondominio vincolato»), pubblicato nell'Esperto risponde n. 23 del 20 giugno 2022, viene specificato, nell'ultimo passaggio, che «è necessario comunque, il miglioramento delle due classi energetiche dell'edificio nel suo complesso, e non nella singola unità, da verificare post intervento». Tuttavia, la possibilità di accedere al superbonus, nel caso del quesito, sembrerebbe consentita qualora il salto di due classi sia comunque garantito e la verifica sia effettuata con riferimento all’unità immobiliare, utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (risposta 3.1.7 all'interno della circolare 30/E/2020). La necessità di valutare il miglioramento sull'intero edificio sembrerebbe quindi contrastare con quanto indicato dall'agenzia delle Entrate. Si potrebbe chiarire meglio quanto specificato nella risposta?
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