Il trattamento fiscale del Tfr del lavoratore «ceduto»
Nel caso di una cessione di un singolo contratto di lavoro senza soluzione di continuità, in base all'articolo 1406 del Codice civile, viene stabilito che il Tfr (trattamento di fine rapporto) maturato alla data del passaggio non venga liquidato, bensì trasferito dall'azienda cedente all'azienda cessionaria.Il trattamento fiscale di tale passaggio rappresenta per il cedente una sopravvenienza attiva? Per il cessionario, la sopravvenienza passiva sarà deducibile nell'esercizio in cui avviene il passaggio o in quello in cui il Tfr verrà erogato?
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