Incarichi pubblici, così i limiti per i pensionati
In tema di conferimento di incarichi pubblici e cariche pubbliche, di cui all'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, si chiede se un soggetto in quiescenza, già dipendente pubblico, può candidarsi in seguito ad avvisi pubblici emanati da una Regione per ricoprire l'incarico in un ufficio, previsto da una legge regionale, per il quale è stabilita l'erogazione di una semplice indennità mensile; l'incaricato opererebbe in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Si precisa che tale incarico non è di studio e di consulenza né è adottato per ricoprire posti dirigenziali o direttivi, e neppure cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni.
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