Controversie civili e mediazione

    La clausole dello statuto che «limita» il diritto di difesa

    RS

    Sono socio di un'associazione diffusa in tutto il mondo, che in Italia viene ritenuta pacificamente una associazione non riconosciuta. Lo statuto internazionale di questa associazione, in caso di controversie tra associati o tra uno di essi e l'associazione, (in questo caso specifico violazioni di norme contabili e fiscali in sede di redazione del rendiconto finale), preclude di rivolgersi alla magistratura, a pena di esclusione. Poichè l'articolo 24 della Costituzione italiana prevede che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», qualora il socio (cittadino italiano) a seguito di una iniziativa giudiziaria contro l'associazione venga da questa escluso, potrebbe impugnare questo provvedimento e chiedere al giudice di disapplicare la specifica norma statutaria, perchè in contrasto con la nostra Costituzione?

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