La partecipazione a consorzio artigiano non è causa ostativa
Un consorzio artigiano svolge l’attività identificata con il codice Ateco 522209 («altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua»), ossia svolge attività di rimessaggio barche e gestione degli ormeggi avuti in concessione.Gli amministratori del consorzio sono:• a: presidente del consiglio direttivo;• b: membro del comitato direttivo;• c: vicepresidente.Il consorzio emette le fatture per ormeggi e manutenzione ai clienti terzi , mentre a, b e c sono iscritti all’artigianato con partita Iva ed emettono periodicamente fatture attive esclusivamente nei confronti del consorzio per i lavori eseguiti.A, b e c dal 2019 hanno aderito al regime forfettario: possono farlo considerando che lavorano per il consorzio e fanno parte del suo consiglio direttivo? Per l’anno 2020 possono continuare ad aderire al regime forfettario?
Quesito con risposta a cura di
Cristina Odorizzi
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