LA TRASMISSIONE TARDIVA DEI CORRISPETTIVI
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento 102807 del 30 giugno 2016, relativo alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici, prevedono che la trasmissione dei dati giornalieri avvenga al massimo ogni 30 giorni, salvo cause di forza maggiore. Vorrei sapere se la tardiva trasmissione oltre i 30 giorni sia sanzionabile in base all'articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997 (si tratta della stessa sanzione prevista per mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali), così come disposto - nel caso di omissione della trasmissione - dall'articolo 2, comma 6, del Dlgs 127/2015 (che però non considera esplicitamente il caso della tardiva trasmissione) e se sia possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso.
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