Le spese per i «chiamati» non costituiti in giudizio
Un soggetto instaura una causa ereditaria contro un altro soggetto, che si costituisce in giudizio. Nell'atto di citazione l'attore chiama in causa anche altri soggetti, in qualità di litisconsorti necessari, che tuttavia non si costituiscono in giudizio. La parte attrice soccombe nel giudizio di primo grado e viene condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore del convenuto costituito. Si chiede se i soggetti che non si sono costituiti in giudizio, e che non intendono costituirsi neppure nel processo di appello, rischino di essere tenuti al pagamento delle spese legali e processuali nelle ulteriori fasi del procedimento, e se abbiano un modo di uscire definitivamente dal processo, al fine di evitare tale possibilità.
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