Nel 110 per cento la Scia non può sostituire la Cilas
Per la ristrutturazione di un fabbricato condominiale, comprendente il rifacimento della copertura e di porzione del solaio sottotetto con interventi di miglioramento sismico (sismabonus al 110 per cento), interventi di efficientamento energetico (ecobonus al 110 per cento) e interventi trainati (sostituzione di generatori di calore e infissi), il tecnico competente ha presentato al Comune una Scia (segnalazione certificata di inizio attività), e non una Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus). Dal momento che la Scia (che, nel nostro caso, è stata presentata a giugno 2022, e, quindi, successivamente all'introduzione dell'obbligo della Cilas) certifica anche la conformità del fabbricato al titolo abilitativo che lo ha legittimato, il condominio può fruire ugualmente delle agevolazioni fiscali previste?
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