Condominio

    Nelle spese coinvolte tutte le parti coperte dal lastrico

    La ripartizione delle spese per un terrazzo a uso esclusivo segue il criterio previsto dall'articolo 1126 del Codice civile, secondo il quale il proprietario del terrazzo contribuisce per un terzo alla spesa, mentre i restanti due terzi sono a carico dei condòmini che beneficiano della copertura del terrazzo in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. Siccome alcuni condòmini ne beneficiano soltanto in piccolissima parte rispetto alle dimensioni del loro appartamento, per loro cambia qualcosa nella ripartizione? Inoltre, rientra nella copertura anche la parte aggettante del terrazzo?

    • Quesito con risposta a cura di

      Gaia Martinenghi

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