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2227 quesiti trovati
Come un proprietario può «esonerarsi» da una lite
Sono proprietario di un bilocale in una palazzina nella quale è stato rilevato un danno da infiltrazioni, causato dal terrazzo di un attico all'appartamento sottostante, non di mia proprietà. Io non sono coinvolto nella spesa di riparazione, perché il terrazzo (lastrico solare) non fa da copertura al mio appartamento. Il danneggiato ha agito legalmente contro il proprietario dell'attico e il condominio, perché non si è proceduto tempestivamente alla riparazione del danno. Vorrei sapere se sono tenuto a pagare le spese legali che saranno a carico del condominio.
Ascensore: così la ripartizione per manutenzione ed esercizio
L'amministratore del condominio in cui vivo divide le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensorista in base alla tabella di proprietà e non secondo la tabella, pur prevista nel regolamento, di suddivisione delle spese per l’ascensore perché sostiene che quest’ultima debba essere applicata solo per le spese di servizio (corrente elettrica) e non per la manutenzione, in quanto il regolamento condominiale stabilisce che «le sole spese di esercizio degli ascensori saranno ripartite fra i 54 alloggi secondo i millesimi della tabella C» (e cioè ex articolo 1124 del Codice civile), facendo quindi distinzione fra spese di manutenzione e spese di esercizio. Vorrei sapere se questo tipo di ripartizione è corretto.
I lavori al balcone e la rimozione delle tende da sole sottostanti
Nel caso si renda necessaria la manutenzione di un balcone in un condominio, si chiede se le spese per lo smontaggio e il rimontaggio delle tende da sole dell'appartamento sottostante sono a carico del proprietario del balcone che necessita dei lavori, del proprietario delle tende o se vanno ripartite tra i due condòmini.
Suddivisione spese, «prevale» il regolamento condominiale
In una palazzina in montagna, di due piani, è necessario provvedere al rifacimento dei parapetti in legno dei terrazzini degli appartamenti, oramai molto ammalorati. Il regolamento condominiale attribuisce la spesa della manutenzione delle parti in legno, di proprietà esclusiva, ai soli proprietari dei terrazzini ma, allo stesso tempo, definisce "bene comune" l'estetica del fabbricato in ogni sua parte, anche se di proprietà esclusiva. I condòmini del piano terra, i cui appartamenti sono privi di terrazzini, sono chiamati a concorrere alla spesa in questione?
Se il fotovoltaico «esclusivo» è montato sul tetto comune
Sono proprietario di un immobile in condominio, con relativo sottotetto non abitabile. La copertura è fatta a tegole, e per provvedere alla manutenzione delle tegole si può accedere solo dal mio appartamento. Dato che vorrei montare sul tetto un impianto fotovoltaico a mio uso esclusivo, mi interessa sapere quali sono le comunicazioni o le eventuali autorizzazioni necessarie per tale intervento.
Ai costi per la scala esterna partecipa anche il piano terra
In una palazzina di montagna, di sei unità, il regolamento condominiale pone a carico dei soli proprietari dei terrazzini la manutenzione dei parapetti e della ringhiera protettiva della scala esterna di accesso al primo e secondo piano, attualmente in legno. Nel caso si decidesse di sostituire tali strutture con materiale in alluminio simile al legno, di più lunga durata ma molto costoso, alla spesa devono concorrere anche i due condòmini del piano terra, che sono privi di terrazzo e non utilizzano la scala esterna?
L'acquirente non risponde per le spese legali dell'ex proprietario
Recentemente ho acquistato un appartamento in un'asta giudiziaria. L'amministratore del condominio mi sta chiedendo di pagare le spese del precedente esercizio e di quello in corso (in base all'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile). Nel consuntivo del precedente esercizio, approvato dall'assemblea condominiale, ci sono però 600 euro per spese legali, addebitate a titolo di spese individuali al precedente proprietario (e relative alla sua situazione di morosità pregressa, sfociata poi nella vendita all’asta dell’appartamento). È corretto che debba pagare anche tali spese? Non andrebbero, invece, ripartite tra tutti i condomini?
L’”antincendio” riguarda tutte le scale del condominio
Vi scrivo in riferimento a una questione di ripartizione spese all'interno di un condominio, composto da due corpi scala che fanno parte dello stesso edificio. Nello specifico, uno dei corpi scala ha un'altezza superiore ai 24 metri, mentre l'altro si mantiene al di sotto di tale soglia. Il corpo scala che supera i 24 metri è attualmente interessato da un problema di pressione degli idranti (che risulta insufficiente), e questo richiede un intervento di adeguamento. Per procedere, è necessario conferire un incarico a un termotecnico per lo studio di adeguamento e la successiva pratica, finalizzata al rinnovo del certificato di prevenzione incendi (Cpi). Le spese relative all'incarico del termotecnico, sia per lo studio di risoluzione del problema degli idranti sia per la pratica di rinnovo della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) antincendio legata all'altezza, devono essere ripartite fra tutti i condòmini dell'intero complesso, o esclusivamente tra i condòmini proprietari di unità immobiliari facenti parte del corpo scala che eccede l'altezza di 24 metri?
Limiti a diritti dei condòmini: è necessaria l'unanimità
Il regolamento condominiale contrattuale prevede che ogni singola unità immobiliare abbia a disposizione un posto per il parcheggio di biciclette, o moto, in uno scantinato comune. Poiché l'area limitata del locale consente di garantire un posto a tutte le unità immobiliari solo nel caso di parcheggio delle biciclette, che occupano un minore spazio rispetto alle moto, è lecito interdire il parcheggio a queste ultime?
lastrico
Come vanno ripartite le spese per un lastrico a uso esclusivo ma che presenta anche una servitu di deflusso delle acque piovane del lastrico contiguo?
Ascensore: come si rinnova il contratto di manutenzione
Il rinnovo del contratto di manutenzione ascensori per un condominio dev’essere approvato in assemblea o può essere stipulato direttamente dall'amministratore?
Se per un videocitofono rotto va rifatto tutto l'impianto
In un condominio di nove appartamenti si è guastato un videocitofono, che risulta irreparabile, dato che è molto vecchio. Di conseguenza, andrebbe sostituito tutto l'impianto della palazzina, coinvolgendo anche gli appartamenti nei quali il videocitofono funziona ancora. Poiché il proprietario dell'appartamento in cui si è guastato il videocitofono non può rimanere senza servizio, come deve procedere l'amministratore? La spesa per sostituire l’intero impianto sarà a carico di tutti i condòmini o solo di quello che ha subìto il guasto?





