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Condominio

Il subentro del condomino nell'uso dell'ascensore «parziale»

In un condominio, nel 2019 sono stati installati ascensore e montascale, dotati di telecomando per il funzionamento, costituendo un condominio “parziale” e fruendo dell’agevolazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con spesa coperta dai soli partecipanti. Adesso un altro condomino utilizza gli impianti senza aver provveduto a versare la quota prevista. Questo condomino è proprietario di due unità immobiliari, di cui la prima al 100% e la seconda al 50% cointestata con la figlia. Ci si domanda se nei conteggi occorre considerare le due unità e con quali percentuali oppure quella a lui unicamente intestata. L’altro problema riguarda il comportamento da seguire per la parte fiscale che in parte è già stata goduta.

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Balconi: sono parti comuni gli elementi decorativi

Abito in un condominio composto da quattro palazzine. Tutti i terrazzi sono dotati di ringhiere in ferro, completate da assi verticali in legno agganciate alla ringhiera. Gradirei sapere: - se le assi sono considerate parti comuni; - quali sono le più recenti sentenze in merito; - se, in caso di manutenzione delle assi, ci sono limiti di tempo da rispettare.

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B&B: quando il regolamento non basta a imporre il divieto

Il regolamento contrattuale di un condominio prevede il divieto assoluto di utilizzare le unità immobiliari come «luogo di ospitalità per il pubblico», oltre ad altri divieti di destinazione quali, per esempio, uffici pubblici, associazioni politiche, ambulatori, scuole di ballo, canto o musica, «che possano provocare... disturbo al quieto vivere per l'affluenza incontrollata di clienti nei locali condominiali». Si chiede di chiarire se l'attività di bed & breakfast rientri nella fattispecie vietata.

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Si ricalcolano le tabelle con millesimi eccedenti

Circa 18 anni fa, un condomino ha unito due appartamenti adiacenti di sua proprietà, dopo avere avuto tutte le autorizzazioni, e con l'amministratore del tempo, per delibera condominiale, si è deciso di aggiungere 70 millesimi alla quota del condomino, in quanto l'abbattimento dei muri perimetrali fra i due appartamenti aveva portato a un ampliamento della superficie di sua proprietà. Pertanto la tabella è diventata di 1070 millesimi. È possibile procedere oggi con la revisione delle tabelle? Con quali maggioranze? Chi deve sostenere le spese del ricalcolo dei millesimi?

Condominio

Con il sottotetto abitabile è possibile rivedere le tabelle

Stiamo predisponendo il nuovo calcolo per definire le tabelle millesimali di un condominio. Si tratta di un condominio di quattro piani, con un appartamento al primo, uno al secondo e uno al terzo piano, mentre nel quarto piano ci sono due soffitte per gli appartamenti del primo e terzo piano e una soffitta resa abitabile. Nella ripartizione dei costi per scala e ascensore, il 50% viene ripartito in base ai millesimi e il restante 50% in base all'altezza fino al terzo piano, senza conteggiare le soffitte. È corretto che anche la soffitta resa abitabile non abbia un peso e una rilevanza nella ripartizione per le altezze?

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Devono essere rese note le azioni contro i morosi

In un condominio, costituito da oltre 200 unità immobiliari, le morosità individuali di elevata e media consistenza sono molto numerose e presenti da lungo tempo, con evidente pregiudizio della gestione finanziaria, nonché con la necessità di costituzione di fondi straordinari per ripianare i debiti più elevati, il che provoca un ulteriore aggravio per i condòmini virtuosi. A fronte delle ripetute, ma generiche, conferme dell'amministratore di aver emesso e depositato alcuni decreti ingiuntivi (per le sole insolvenze più critiche), è possibile chiedere e ottenere dall'amministratore stesso la copia conforme di tutti i decreti depositati e in corso di esecuzione, per verificare quali crediti sono stati effettivamente escussi? È possibile chiedere e ottenere dall'amministratore, che non ne ha mai reso conto all'assemblea, la situazione dettagliata degli eventuali "piani di rientro" accordati ad altri condòmini, anch'essi morosi, ma non destinatari dei decreti ingiuntivi emessi (data di concessione, nominativo, importo del debito, rateizzazioni e stato dei versamenti)?

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Il regolamento contrattuale non è soggetto a «scadenza»

È necessario sostituire una conduttura di scarico delle acque nere di proprietà comune ed eseguire lavori di ripristino e riparazione per successive infiltrazioni. Tali spese devono sempre essere suddivise in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei soggetti che traggano effettiva utilità dall’impianto interessato oppure prevale il regolamento contrattuale del condominio, molto datato, il quale stabilisce la partecipazione alla spesa di tutti i condòmini e non solo di quelli che nella singola scala traggono utilità dall'impianto?

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Errato conferimento di rifiuti, le responsabilità del condominio

Sono un portiere di condominio e tra le mansioni affidatemi rientra anche il ritiro dei rifiuti ai piani, nei giorni previsti dal calendario della raccolta differenziata. I rifiuti vengono conferiti dai condòmini in sacchi di grandi dimensioni e successivamente collocati, come da disposizioni comunali, nella pubblica via adiacente il palazzo, in attesa del ritiro da parte del servizio di raccolta. Recentemente, il condominio è stato sanzionato dalla polizia municipale per errato conferimento dei rifiuti, in quanto risultati miscelati e non conformi al calendario previsto. Vorrei sapere se, in assenza di flagranza dell’illecito, è legittimo sanzionare il condominio, considerato che i sacchi, una volta collocati sulla pubblica via, possono essere contaminati o manomessi da persone estranee e di passaggio. Inoltre, il portiere di condominio ha titolo od obbligo di ispezionare il contenuto dei sacchi per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti, oppure tale attività esula dalle sue mansioni e può risultare indebita?

Condominio

I paletti alla telecamera privata sul pianerottolo

Il decoro condominiale esterno e interno di un edificio è un bene immateriale, tutelato dalle norme civilistiche e anche, in modo specifico, dal nostro regolamento contrattuale. Anche il diritto alla tutela della proprietà, privata e comune, mediante apparati di videosorveglianza, è tutelato dalle norme civilistiche ed è riconosciuto (e limitato) dalle norme sulla privacy. Un condomino che volesse installare, all'interno di una scala, nell'immediata vicinanza della porta del suo appartamento, una o due videocamere di sorveglianza, con inquadrature limitate al solo spazio antistante la sua porta, potrebbe incorrere in una contestazione, da parte di altri condòmini, per lesione del decoro condominiale? In altri termini, tra le due esigenze contrastanti (decoro e protezione) quale è tutelata con priorità dalla legge? Quali sono le norme e/o pronunce applicabili al caso specifico?

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L'ok del Garante «allunga» i tempi di videosorveglianza

Un condominio sta valutando l'opportunità di installare un impianto di videosorveglianza (senza controllo da operatore remoto) nell'androne interno del proprio fabbricato, con esclusione di riprese su pubblica via. L'amministratore ha comunicato che la normativa privacy (Gdpr) impone un vincolo di durata massima per la memorizzazione delle registrazioni di sole 24 ore. Ciò ridurrebbe notevolmente l'utilità d'impiego della videosorveglianza durante i comuni periodi di assenza prolungata dalla propria abitazione (per esempio durante le ferie) e in generale nei periodi di minore presenza nei condomini (nel mese di agosto), perché in quei periodi eventuali violazioni o danneggiamenti delle proprietà sarebbero accertati soltanto dopo la cancellazione delle loro registrazioni. Si chiede quindi se sia possibile estendere la durata del tempo di memorizzazione delle immagini interne (a un mese) e mediante quali procedure. Ad esempio, si vorrebbe sapere se sia sufficiente a tale scopo acquisire una liberatoria preventiva da tutti i condòmini e dalle ditte che operano continuativamente o saltuariamente in condominio.

Condominio

Il passaggio dal rendiconto «a cavallo» a quello annuale

Quali sono i vantaggi e/o le controindicazioni nel passare da un rendiconto del condominio che decorre dal 1° giugno di un anno al 31 maggio dell'anno successivo, a una rendicontazione per anno solare (1° gennaio-31 dicembre)? E con quale maggioranza va approvato tale passaggio?

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La contabilizzazione del calore è un obbligo inderogabile

In un condominio di recente costruzione (2021), la società costruttrice non ha ancora provveduto alla messa in servizio dei ripartitori di calore dei singoli appartamenti, nonostante il regolamento condominiale contrattuale li preveda. Si precisa che la medesima società possiede 24 appartamenti su 29 e li gestisce. Come deve agire l’amministratore condominiale? Posso rifiutarmi di partecipare alla spesa totale, se non è ripartita tenendo conto dei singoli consumi?