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1840 quesiti trovati
Condominio
Il regolamento contrattuale del mio condominio, che risale agli anni '50, vieta l'utilizzo degli immobili come "case d'alloggio". Un condomino che ha ereditato un'unità a suo tempo acquistata dal costruttore, l'ha concessa in locazione a un terzo che vi esercita da anni l'attività di B&B (o affittacamere). Posso far valere il divieto contenuto nel regolamento contrattuale?
Nella discussione per l’approvazione del consuntivo della gestione ordinaria ho presentato un elenco dettagliato di spese non deliberate per un ammontare complessivo di 12mila euro chiedendo la ratifica da parte dell’assemblea. Tra queste spese figurava anche la fattura per una consulenza professionale conferita a un tecnico direttamente dall’amministratore, per l’espletamento di opere di carattere straordinario senza preventiva, specifica, autorizzazione dell’assemblea. L’amministratore, dopo aver motivato le spese, ha evitato la ratifica delle voci di spesa senza preventiva autorizzazione dell’assemblea, sostenendo che l'approvazione del rendiconto dev'essere riferita al bilancio nella sua interezza e non solo ad alcune sue voci. Il rendiconto è stato approvato con la maggioranza di 452 millesimi e 352 contrari. La gestione dell’amministratore è stata corretta? In caso negativo tale comportamento è sufficiente per chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore, considerato che tali spese hanno provocato lo sforamento del bilancio preventivo?
Un condominio con ascensore è composto da un magazzino suolo strada, da un piano terra e da quattro piani fuori terra. L'ascensore è presente fin dalla costruzione dell'edificio. La tabella millesimale ascensore, redatta nel febbraio 2012, considera solo i piani dal primo al quarto, mentre il magazzino e il piano terra non hanno millesimi. L'amministratore utilizza questa tabella per ripartire le spese dell'ascensore, escludendo così da queste spese i proprietari delle quote corrispondenti al magazzino e al piano terra. Contestato questo sistema di ripartizione, l'amministratore asserisce che non può fare pagare il magazzino e il piano terra, perchè questi non hanno millesimi nella tabella ascensore. La ripartizione fatta dall'amministratore è corretta? Si può usare per un 50% la tabella millesimi di proprietà e per l'altro 50% l'attuale tabella ascensore? Attualmente i condòmini propriari del magazzino e del piano terra possono deliberare su quanto riguarda l'ascensore?
Un condominio è circondato da giardini pensili, in parte di proprietà esclusiva e in parte condominiali, che fungono da copertura dei box di proprietà esclusiva e delle corsie di manovra dell’autorimessa sottostante. Per la gestione dei giardini, il regolamento contrattuale recita che «i giardini privati di proprietà dei singoli condòmini costituiscono un elemento importante dell'immagine della casa (...) essi dovranno essere tenuti a piante e fiori e a prato verde con l'obbligo di curare anche le piante d'alto fusto in essi esistenti collocate dal costruttore (...). Per il giardino condominiale verrà nominato dall’Amministratore persona idonea che provveda alla sua manutenzione arborea». Per il rifacimento del manto impermeabilizzante è necessario espiantare le piante esistenti, rimuove la terra e ripristinare i giardini dopo la realizzazione della nuova impermeabilizzazione. Si chiede come vanno suddivisi i costi dello svuotamento e del ripristino dei giardini di proprietà esclusiva.
Un condomino durante l'anno non effettua alcun pagamento delle rate indicate nel bilancio preventivo approvato e va a debito. Si chiede se l'amministratore condominiale per procedere legalmente deve attendere l'approvazione del relativo conto consuntivo.
Vorrei sapere come va attivato e opera l’intervento dell’assicurazione in caso di sinistro in condominio. Nel nostro condominio in caso di sinistro, per esempio causato da una infiltrazione da un appartamento sovrastante a quello sottostante, l’amministratore verifica se ci sono i presupposti per l’intervento dell’assicurazione e, in caso positivo, apre il sinistro. Interviene il perito dell’assicurazione, quantifica il danno, lo comunica all’amministratore e paga l’importo al condominio. Vengono effettuati i lavori di ripristino e l’amministratore con i fondi condominiali paga i fornitori. La differenza fra l’importo pagato ai fornitori e quello riconosciuto dall’assicurazione, viene addebitato pro-quota ai condòmini in base ai millesimi di proprietà dall’amministratore. È corretto il modo di operare dell’amministratore?
Vorrei sapere se è possibile ricusare un amministratore di condominio, per inadempienza comprovata, anche senza il raggiungimento dei millesimi previsti dalla legge.
Se l'assemblea condominiale delibera, con la dovuta maggioranza, l'installazione di un ascensore come lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono pagare tutti, anche i dissenzienti?
In un condominio, nel soffitto dell'appartamento dell'ultimo piano si formano delle crepe e successivamente si verifica un distacco dell'intonaco. Dalle verifiche effettuate risulta un distacco di pignatte che necessita di una ricostruzione del ferro dei travetti, oltre al nuovo intonaco e alla nuova tinteggiatura. Come deve avvenire la ripartizione della spesa, considerando che il solaio è tra appartamento e tetto?
In un appartamento privato, all'interno di un condominio, si rende necessario sostituire il rubinetto principale dell'acqua, in quanto usurato e non più idoneo a interrompere il flusso idrico (nell'appartamento) in caso di necessità. Il rubinetto è posizionato all'uscita dei tubi dalla parete, e a monte del contatore idrico individuale. A valle del contatore si diramano tutte le tubature interne del singolo appartamento. Per effettuare l'intervento è, quindi, necessario sospendere momentaneamente il flusso idrico del condominio. La spesa per la sostituzione del rubinetto in questione (quello principale dell'appartamento) è a carico del condominio o del condomino proprietario dell'appartamento? Lo chiedo perché mi risulta che fino al contatore individuale l'impianto è del condominio e, dopo il contatore, l'impianto è del proprietario.
In un condominio è stata decisa, con delibera a maggioranza, l'installazione di una piattaforma elevatrice, come intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche. Si chiede se devono partecipare alle spese di installazione anche i negozi, che possono avere comunque accesso al tetto.
Secondo l'articolo 1125 del Codice civile, «le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto». Tuttavia mi pare improbabile che la spesa per la riparazione del pavimento sia uguale a quella per il risanamento del soffitto sottostante. Nel caso specifico di un cortile di proprietà esclusiva che, per cedimento della guaina impermeabilizzante, ha provocato danni alle autorimesse di proprietà privata dell'unico piano interrato sottostante, come si ripartiscono le spese di ristrutturazione? E le spese legali per la costituzione in giudizio del condominio da parte di uno dei proprietari delle autorimesse danneggiate?
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