Lavori al lastrico solare: così si ripartisce il saldo dopo la lite
Nel condominio dove abito, l’assemblea aveva deliberato la manutenzione del lastrico solare a uso esclusivo di alcuni condòmini ripartendo la spesa in base all’articolo 1126 del Codice civile (1/3 e 2/3). Poiché sono stati riscontrati alcuni difetti, non è stato pagato il saldo dei lavori e la ditta esecutrice ha presentato un decreto ingiuntivo cui il condominio si è opposto. Sorta la lite, il Ctu (consulente tecnico di ufficio) ha riscontrato solamente alcuni dei difetti evidenziati dal condominio e il giudice ha proposto alle parti in causa un accordo transattivo consistente nella compensazione delle spese legali, nella divisione in parti uguali delle spese per il Ctu e nella corresponsione alla ditta dell’importo dei lavori al netto dei difetti riscontrati dalla perizia. L’amministratore sostiene che l’importo da corrispondere alla ditta debba essere diviso secondo tabella dei millesimi di proprietà e non secondo l'articolo 1126 del Codice civile, pur trattandosi di saldo dei lavori eseguiti al netto dei difetti riscontrati. Si chiede se è corretta l’interpretazione dell’amministratore in quanto, a parere di chi scrive, il saldo deve seguire la ripartizione ex articolo 1126 (un terzo e due terzi) a prescindere da come sia stato definito.
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