Niente sanzioni se la rinuncia allo sconto arriva entro l'anno
Un soggetto già titolare di abitazione principale (acquistata con le relative agevolazioni fiscali), compra un altro immobile in altro Comune dopo cinque anni dal primo acquisto. Può beneficiare nuovamente delle agevolazioni prima casa? Nel caso ne fruisse, ma non ne avesse i requisiti: potrebbe versare la maggior imposta con ravvedimento operoso, evitando la sanzione al 30 per cento? Qualora non venda entro un anno il primo immobile, dovrà versare le imposte come seconda casa con sanzione al 30% o potrà accedere al ravvedimento operoso?
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