Non imponibile Irpef la caparra restituita ai promissari acquirenti
Una coppia ha stipulato un preliminare di compravendita per l’acquisto di un appartamento (prima casa) con i benefici del sismabonus acquisti 110 per cento. Tale preliminare prevedeva la corresponsione da parte dei promissari acquirenti di una caparra confirmatoria e la risoluzione dello stesso contratto nel caso in cui l’acquisto dell’appartamento, una volta ultimato, non rientrasse più nell’agevolazione del sismabonus acquisti 110 per cento. Dato che tale agevolazione non è stata prorogata oltre il 30 giugno 2022, si è proceduto alla risoluzione del preliminare, alla restituzione ai promissari acquirenti della caparra confirmatoria e all’ulteriore corresponsione a loro favore di una somma a titolo di penale, pari al 150% della caparra confirmatoria, in quanto i promissari avevano avanzato la possibilità di chiedere i danni alla ditta costruttrice in virtù del fatto che il ritardo nella costruzione dell’immobile non gli avesse consentito di acquistare in tempo un altro appartamento da altra ditta costruttrice che rientrasse nell’agevolazione del 110 per cento. Il pagamento della caparra confirmatoria e della penale generano reddito imponibile Irpef per i promissari acquirenti?
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